L.R. Piemonte 20/2000
"Integrazione della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere" e modifica della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 "Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica" ".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale integra la disciplina delle strutture ricettive extralberghiere e modifica la legge regionale n. 18/1999 sugli interventi a sostegno dell’offerta turistica, ampliando i beneficiari ai soggetti operanti nel turismo, compresi gli esercenti bed and breakfast, ristorazione, agriturismi e servizi per il tempo libero. Non risultano termini temporali specifici di efficacia.
Integrazione della disciplina delle strutture ricettive extralberghiere e ampliamento dei beneficiari degli interventi regionali per il turismo
Integrazione della disciplina delle strutture ricettive extralberghiere e sostegno all’offerta turistica
La legge regionale della Valle d’Aosta interviene sul quadro normativo del turismo, da un lato integrando la disciplina delle strutture ricettive extralberghiere e, dall’altro, aggiornando la platea dei soggetti che possono accedere agli interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica.
Ambito di applicazione
Il provvedimento opera nel territorio della regione Valle d’Aosta e incide su due testi normativi preesistenti: la legge regionale 15 aprile 1985, n. 31, relativa alle strutture ricettive extralberghiere, e la legge regionale 8 luglio 1999, n. 18, sugli interventi regionali per il turismo.
Beneficiari degli interventi regionali per il turismo
La modifica alla legge regionale n. 18/1999 ridefinisce il comma relativo ai destinatari degli interventi regionali. La disciplina risultante include tra i beneficiari:
- le piccole e medie imprese operanti nel settore del turismo;
- gli enti no profit attivi nel settore turistico;
- gli esercenti l’attività di bed and breakfast;
- gli operatori della ristorazione;
- le aziende agrituristiche;
- i soggetti che svolgono servizi a supporto delle attività del tempo libero dei turisti, compresi gli impianti di risalita.
Effetti pratici della modifica
L’intervento amplia il perimetro soggettivo delle misure regionali di sostegno, ricomprendendo attività turistiche e para-turistiche che concorrono all’offerta complessiva. La norma, per quanto dal contenuto fornito, non disciplina procedure, criteri di concessione o limiti temporali specifici per l’accesso ai benefici.
Regime temporale
Nel testo fornito non risultano scadenze, termini transitori o limiti di durata espressamente previsti. La disposizione appare come modifica ordinaria della disciplina vigente e non come misura circoscritta a un esercizio finanziario o a un evento specifico.
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