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Legge

L.R. Piemonte 24/2000

"Interventi urgenti di edilizia sanitaria. Articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 24/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Piemonte 24 marzo 2000, n. 24 autorizza contributi in conto capitale integrativi ex art. 20 l. n. 67/1988 per interventi sanitari di alcune ASL, secondo l’allegato A. Disciplina concessione, erogazione, decadenza e recupero dei finanziamenti, con spesa di lire 60 miliardi per gli anni 2001-2002. Prevede inoltre modalità particolari per il nuovo ospedale di Biella e l’entrata in vigore immediata.

Interventi urgenti di edilizia sanitaria a favore di alcune ASL piemontesi

Interventi urgenti di edilizia sanitaria in Piemonte

La legge regionale disciplina un intervento straordinario di finanziamento per l’edilizia sanitaria nel territorio della Regione Piemonte, integrativo dei fondi previsti dall’art. 20 della legge n. 67/1988. I contributi sono destinati alle Aziende sanitarie locali indicate nell’allegato A, per gli interventi e gli importi ivi specificati.

Ambito di applicazione e finalità

L’intervento regionale è autorizzato in conto capitale e ha carattere integrativo rispetto alla programmazione nazionale in materia di edilizia sanitaria. La misura riguarda esclusivamente le ASL elencate nell’allegato A e si riferisce ai singoli interventi e importi assegnati a ciascuna azienda.

Modalità di concessione e progetto definitivo

La concessione del finanziamento avviene secondo la disciplina regionale in materia di opere e lavori pubblici, mediante determinazione dirigenziale in sede di approvazione del progetto definitivo. Il progetto deve essere redatto in conformità alla normativa statale sui lavori pubblici richiamata dalla legge.

Per l’ospedale nuovo di Borgosesia, il progetto deve inoltre tener conto dell’integrazione funzionale e della complementarietà con l’ospedale pubblico di Gattinara, in particolare sotto il profilo del dimensionamento e delle specialità, nel rispetto della legge regionale di Piano sanitario.

Termini di esecuzione e contenuto dell’atto di concessione

L’atto di concessione deve indicare:

  • il termine di inizio dei lavori;
  • il termine di ultimazione dei lavori, coerente con il progetto definitivo.

La disciplina è quindi incentrata sulla programmazione puntuale dei tempi di realizzazione, che diventano vincolanti per il beneficiario.

Erogazione dei fondi e controlli sull’attuazione

I finanziamenti in conto capitale sono erogati mediante successivi atti di liquidazione emessi dal responsabile del procedimento, secondo le modalità previste dalla normativa regionale richiamata. La legge non prevede un’erogazione immediata e unica, ma una progressione per stati di avanzamento o atti successivi di liquidazione.

Decadenza, proroghe e recupero delle somme

Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nell’atto di concessione comporta la decadenza dal finanziamento. È però prevista una salvaguardia quando l’inadempimento dei termini di inizio o ultimazione dipende da cause non imputabili ai beneficiari: in tal caso, i termini possono essere prorogati con determinazione dirigenziale motivata.

In caso di decadenza:

  • viene cancellato il relativo impegno di spesa;
  • vengono recuperate le somme eventualmente già erogate.

Se sono state realizzate solo alcune opere ma si tratta comunque di un lotto agibile, il contributo può essere ridotto solo in misura corrispondente al costo delle opere non realizzate.

Disposizioni finanziarie

Per attuare l’intervento è autorizzata una spesa complessiva di lire 60 miliardi, ripartita secondo le quote dell’allegato A. Lo stanziamento è collegato al capitolo di bilancio istituito per l’erogazione di somme alle Aziende sanitarie locali e ospedaliere per interventi urgenti nel settore sanitario.

La copertura è prevista con:

  • lire 10 miliardi per l’anno 2001;
  • lire 50 miliardi per l’anno 2002;

in termini di competenza e di cassa, mediante riduzione di pari importo del capitolo 27170 dei rispettivi bilanci.

Per quanto previsto dall’articolo relativo alle disposizioni particolari, la relativa copertura è rinviata alla predisposizione del bilancio di previsione per l’anno 2001.

Disposizioni particolari per il nuovo ospedale di Biella

Nelle procedure di gara per la realizzazione del nuovo ospedale, l’ASL n. 12 di Biella deve assicurare la copertura finanziaria dell’opera anche attraverso l’alienazione dell’ospedale degli “Infermi”. Nelle more dell’alienazione, la Regione può anticipare all’ASL il ricavato previsto, entro il limite dell’importo stimato.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

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