L.R. Piemonte 17/2000
"Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 "Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico" ".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la disciplina dell’Ufficio del Difensore civico regionale prevedendo sedi decentrate sul territorio, la rappresentanza in giudizio della Regione nelle controversie sui provvedimenti del Difensore civico e la sostituzione temporanea in caso di impedimento o congedo per gli affari urgenti e indifferibili. Si applica nella Regione interessata dalla legge del 2000 ed è tuttora rilevante solo per gli effetti organizzativi sulla funzione del Difensore civico.
Modifiche alla disciplina del Difensore civico regionale
Modifiche all’Ufficio del Difensore civico regionale
La legge regionale interviene sulla disciplina dell’Ufficio del Difensore civico della Regione, introdotta dalla l.r. 9 dicembre 1981, n. 50, apportando integrazioni organizzative e processuali. Le modifiche riguardano l’articolazione territoriale dell’attività, la rappresentanza in giudizio della Regione nei contenziosi relativi ai provvedimenti del Difensore civico e la sostituzione temporanea in caso di impedimento o congedo.
Attività decentrata sul territorio
L’esercizio delle funzioni del Difensore civico può svolgersi anche in sedi regionali decentrate. In alternativa, l’attività può essere svolta presso i capoluoghi di Provincia o presso enti locali, purché vi sia una previa intesa con i medesimi. La norma amplia quindi le modalità organizzative dell’ufficio, favorendo una presenza territoriale più accessibile per i cittadini.
Rappresentanza in giudizio della Regione
Per le controversie e i ricorsi aventi ad oggetto provvedimenti del Difensore civico, la rappresentanza in giudizio della Regione spetta al Presidente della Giunta regionale. L’eventuale decisione di costituirsi in giudizio è adottata dalla Giunta regionale, ma solo dopo aver acquisito il parere del Difensore civico. A tal fine, il Difensore civico trasmette al Presidente della Giunta gli atti relativi al provvedimento impugnato.
Sostituzione del Difensore civico in caso di impedimento o congedo
Quando il Difensore civico è impedito o in congedo, le funzioni limitatamente agli affari urgenti e indifferibili sono svolte da un dirigente da lui designato. La sostituzione è quindi circoscritta alle sole attività non rinviabili e non comporta una piena supplenza generalizzata sulle funzioni dell’ufficio.
Ambito applicativo e attualità
La disciplina opera nell’ambito della Regione cui appartiene la l.r. 50/1981 e resta riferita all’organizzazione del Difensore civico regionale. Il contenuto è di natura ordinamentale e non reca termini di efficacia temporale o scadenze specifiche.
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