L.R. Piemonte 25/2000
"Impegno finanziario per la realizzazione dell'ospedale di Alba - Bra".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza un intervento regionale in conto capitale fino a 60 miliardi di lire per la realizzazione del nuovo ospedale pubblico di Alba-Bra, integrando i fondi statali ex art. 20 l. n. 67/1988, quelli dell’ASL 18 e altri eventuali finanziamenti. La spesa è ripartita nel biennio 2001-2002 (10 miliardi nel 2001 e 50 miliardi nel 2002).
Finanziamento regionale per il nuovo ospedale di Alba-Bra
Finanziamento regionale per il nuovo ospedale di Alba-Bra
La legge disciplina un intervento finanziario della Regione Piemonte finalizzato alla realizzazione del nuovo ospedale pubblico di Alba-Bra. Si tratta di un contributo in conto capitale destinato a integrare altre risorse già previste o reperite per l’opera.
Finalità e ambito dell’intervento
L’intervento regionale è autorizzato per sostenere la costruzione del nuovo ospedale pubblico di Alba-Bra. Il finanziamento regionale ha natura integrativa rispetto a:
- i fondi derivanti dall’art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
- i fondi propri dell’Azienda regionale ASL 18 di Alba;
- eventuali altri fondi destinati alla copertura del fabbisogno finanziario dell’opera.
Limite massimo del contributo regionale
La Regione stabilisce un tetto massimo all’intervento pari a lire 60 miliardi. Il contributo regionale non può quindi eccedere tale importo complessivo.
Copertura finanziaria e ripartizione temporale
Per l’attuazione della legge è autorizzata una spesa complessiva di lire 60 miliardi nel biennio 2001-2002, così articolata:
- lire 10 miliardi per l’anno 2001;
- lire 50 miliardi per l’anno 2002.
La previsione di spesa è quindi temporalmente circoscritta a tale biennio e il provvedimento non disciplina ulteriori erogazioni oltre il 2002.
Iscrizione in bilancio e copertura
Nello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2001 viene istituito uno specifico capitolo denominato: "Erogazione a favore delle Aziende sanitarie locali e ospedaliere delle somme necessarie per interventi urgenti nel settore sanitario". La dotazione del capitolo è fissata in:
- lire 10 miliardi per il 2001, in termini di competenza e cassa;
- lire 50 miliardi per il 2002, in termini di competenza e cassa.
La copertura è assicurata mediante riduzione di pari importo del capitolo 27170 dei rispettivi bilanci.
Rilevanza attuale
Il provvedimento riguarda uno specifico investimento sanitario connesso a un’opera già programmata e finanziata in un arco temporale definito. Per la sua natura puntuale e per il collegamento a esercizi finanziari ormai conclusi, non presenta oggi un’applicazione pratica attuale.
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