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Legge

L.R. Piemonte 18/2000

"Istituzione del Fondo regionale per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 18/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Piemonte un Fondo regionale per sostenere il potenziamento e la qualificazione di impianti e attrezzature sportive, in coerenza con il programma pluriennale previsto dalla l.r. 93/1995. Disciplina fonti di alimentazione, gestione tramite Finpiemonte e istituti di credito, riparto in sezioni e copertura finanziaria per il triennio 2000-2002. Oggi ha rilievo sostanzialmente esaurito, essendo legata a stanziamenti di un esercizio ormai concluso.

Istituzione del Fondo regionale per l’impiantistica sportiva

Istituzione del Fondo regionale per l’impiantistica sportiva

La legge disciplina, per la Regione Piemonte, un Fondo regionale destinato a sostenere interventi di potenziamento e qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive. Il Fondo opera in raccordo con il Programma pluriennale per l’impiantistica sportiva previsto dalla l.r. 93/1995 e serve a finanziare specifiche tipologie di intervento nel settore sportivo.

Finalità e ambito degli interventi finanziabili

Il Fondo è lo strumento attraverso cui la Regione sostiene le iniziative che rispettano i requisiti e i criteri fissati dal Programma pluriennale per l’impiantistica sportiva. La disciplina riguarda esclusivamente interventi collegati allo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie nel territorio regionale.

Le funzioni di intervento richiamate dalla legge sono:

  • contributi in conto capitale;
  • contributi per interessi attualizzati in relazione a mutui;
  • fideiussioni regionali.

Alimentazione del Fondo

Il Fondo è alimentato da più fonti, tutte destinate al medesimo scopo. In particolare confluiscono nel Fondo:

  • i finanziamenti della Regione Piemonte;
  • gli interessi maturati sugli stanziamenti non utilizzati;
  • i rientri, per capitale e interessi, delle somme anticipate per finanziare i programmi d’intervento;
  • eventuali risorse assegnate alla Regione da leggi statali o regolamenti comunitari per programmi sportivi;
  • contribuzioni di altri soggetti pubblici e privati per le medesime finalità.

Le risorse del Fondo costituiscono patrimonio della Regione Piemonte.

Articolazione, gestione e rapporti con gli istituti di credito

Il Fondo è suddiviso in apposite sezioni, corrispondenti alle diverse funzioni di intervento finanziate dalla legge. La gestione è affidata all’ente strumentale Finpiemonte S.p.A. e il Fondo è istituito presso tale soggetto, presso l’Istituto per il credito sportivo e anche presso altri istituti di credito.

Per gli interventi finanziati attraverso il Fondo, i rapporti tra ente gestore e istituti di credito sono regolati da apposite convenzioni.

Destinazione delle somme residue in caso di cessazione dei presupposti

Se vengono meno i presupposti che giustificano l’istituzione del Fondo, le somme residue devono essere restituite alla Regione. Restano escluse solo le somme già oggetto di impegni formalmente assunti e perfezionati, oltre agli eventuali crediti gestionali. Le somme restituite devono essere riutilizzate per finalità di promozione e sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie.

Disciplina finanziaria e copertura

Per l’attuazione della legge, la spesa è determinata su base triennale con la legge di bilancio regionale, in coerenza con le linee programmatiche del Programma pluriennale per l’impiantistica sportiva.

Per il primo triennio di applicazione è autorizzata la spesa di:

  • lire 19.500.000.000 per l’anno 2000;
  • lire 20.000.000.000 per l’anno 2001;
  • lire 22.000.000.000 per l’anno 2002.

È inoltre istituito nello stato di previsione della spesa il capitolo denominato “Fondo regionale per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive”, con le medesime dotazioni per gli anni 2000, 2001 e 2002.

La copertura degli oneri è assicurata mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli 20930 e 20935 del bilancio regionale per l’anno 2000 e del bilancio pluriennale per gli anni 2001 e 2002.

Rilievo attuale

La disciplina è legata a un triennio finanziario specifico (2000-2002) e a interventi programmati in quel quadro temporale. Per questo il provvedimento ha oggi un rilievo sostanzialmente esaurito e non presenta una utilità operativa attuale, se non come base storica della disciplina regionale sul finanziamento dell’impiantistica sportiva.

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