L.R. Piemonte 21/2000
"Sostituzione dell' articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 "Determinazioni delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale", sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 5 e modificato dalla legge regionale 17 agosto 1995, n. 69 e dalla legge regionale 24 novembre 1995, n. 84 e integrazioni alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri" ".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale ridetermina le indennità di carica di consiglieri, assessori e organi del Consiglio/Giunta in percentuale rispetto all’indennità parlamentare, disciplinandone decorrenza e non cumulabilità. Integra inoltre la disciplina del vitalizio dei consiglieri, consentendone l’anticipazione fino a 55 anni con coefficienti riduttivi. Si applica in Regione e prevede un’estensione ai consiglieri in carica alla data di entrata in vigore.
Aggiornamento delle indennità dei consiglieri e dei vertici regionali e anticipazione dell’assegno vitalizio
Aggiornamento del trattamento indennitario e del vitalizio dei consiglieri regionali
La legge regionale interviene sul sistema delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale e sulla disciplina del trattamento previdenziale dei consiglieri. Opera nel solo ambito della Regione interessata e aggiorna le percentuali di riferimento rispetto all’indennità parlamentare.
Indennità di carica dei consiglieri, della Giunta e degli organi consiliari
Viene sostituita la disciplina dell’indennità di carica, parametrandola all’indennità mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica Italiana. Per i consiglieri regionali l’indennità è fissata nella misura del 65% di tale importo.
Per le altre cariche regionali sono previste le seguenti percentuali:
- Presidente della Giunta regionale e Presidente del Consiglio regionale: 100%
- Vice Presidente della Giunta regionale: 95%
- Assessori regionali e Vice Presidenti del Consiglio regionale: 85%
- Presidenti dei gruppi consiliari regionali: 80%
- Componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, Presidenti di Commissione legislativa permanente, Presidente della Giunta delle elezioni e Presidenti delle Commissioni speciali statutarie: 75%
- Vice Presidenti delle Commissioni legislative permanenti, Vice Presidenti e Segretario della Giunta delle elezioni, Vice Presidenti di Commissioni speciali: 70%
Le indennità sono corrisposte in dodici rate mensili. Per i consiglieri decorrono dalla prima convocazione del Consiglio regionale dopo la proclamazione degli eletti e cessano con la fine del mandato. Per il Presidente della Giunta decorrono dalla proclamazione e durano fino alla cessazione dell’incarico. Per gli altri incarichi decorrono dal conferimento dell’ufficio o dell’incarico e cessano comunque alla sua conclusione. Le indennità non sono cumulabili.
Anticipazione dell’assegno vitalizio
La disciplina sul trattamento indennitario dei consiglieri viene integrata consentendo, su richiesta dell’interessato e dopo la cessazione del mandato, l’anticipazione della corresponsione dell’assegno vitalizio fino al compimento del 55° anno di età.
In tale ipotesi l’assegno vitalizio, anche ai fini dell’assegno indiretto, è rideterminato in base all’età di pensionamento mediante coefficienti di riduzione prefissati:
- 55 anni: 0,7604
- 56 anni: 0,8016
- 57 anni: 0,8460
- 58 anni: 0,8936
- 59 anni: 0,9448
Applicazione ai consiglieri in carica
La legge estende ai consiglieri già in carica alla data della sua entrata in vigore l’applicazione di una specifica previsione della disciplina previgente in materia di trattamento indennitario, garantendo quindi l’operatività della regola anche nei confronti di chi era già titolare del mandato al momento dell’entrata in vigore.
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