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Legge

L.R. Piemonte 22/2000

"Norme di prima attuazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni" ".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 22/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge piemontese disciplina la prima attuazione della riforma costituzionale sull’elezione diretta del Presidente della Giunta: il Presidente nomina e revoca Vice Presidente e Assessori con decreto; gli Assessori possono anche non essere consiglieri regionali, purché eleggibili e compatibili. Prevede il trattamento indennitario per i non consiglieri e la copertura finanziaria sul bilancio 2000. Entrata in vigore immediata alla pubblicazione.

Nomina e trattamento degli assessori regionali nel Piemonte

Nomina, revoca e composizione della Giunta regionale

La legge regionale del Piemonte detta norme di prima attuazione della riforma costituzionale sull’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e sull’autonomia statutaria. Stabilisce che il Presidente della Giunta nomina e revoca il Vice Presidente e gli Assessori con proprio decreto, trasmesso immediatamente al Consiglio regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

I componenti della Giunta possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio regionale, purché siano cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti per la carica di Consigliere regionale.

Trattamento economico e disciplina applicabile agli assessori non consiglieri

Ai componenti della Giunta che non siano anche Consiglieri regionali si applicano le disposizioni sul trattamento indennitario e, in generale, la normativa prevista per i componenti della Giunta che siano Consiglieri, in quanto compatibile. La legge uniforma quindi il regime giuridico ed economico degli assessori esterni a quello degli assessori consiglieri, nei limiti della compatibilità.

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono coperti mediante i fondi stanziati sul capitolo 10040 del bilancio 2000.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Testo integrale

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