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Sentenza

Sentenza n. 435/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento 1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 1855 del 12.2.2025, con cui si è aggiudicato il lotto n. 3 della procedura di gara “Procedura aperta con modalità telematica finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per la fornitura quadriennale del servizio di lavanolo alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere limitatamente al solo lotto 3 CIG n. 7336515BB1 da destinare all’Azienda sanitaria Provinciale di Reggio Calabria” all’operatore economico ADAPTA S.p.A. risultato primo in graduatoria; - del decreto dirigenziale n. 19529 del 19.12.2023 di nomina della Commissione Giudicatrice e del decreto dirigenziale n. 13389 del 25.9.2024 di sostituzione del Presidente della Commissione, non conosciuto; - dei verbali di gara dell’8.10.2024, del 16.10.24, del 17.10.2024, del 23.10.2024, del 5.11.2024, del 7.11.2024, del 25.11.2024, del 28.11.2024, del 5.12.2024, del 16.12.2024; - del verbale di gara relativo al subprocedimento della verifica dell’anomalia dell’offerta ex art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 del 15.1.2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; 2) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IMPREMED S.p.A. il 9 giugno 2025: - del verbale individuazione presidente – seggio di gara servizio lavanolo lotto 3 CIG n. 7336515bb1 del 30.10.2023 (non recante numero di protocollo) dell’Autorità Regionale – S.U.A. depositato in data 6.5.2025 nel presente procedimento e di ogni altro atto presupposto e connesso; - del verbale individuazione presidente – seggio di gara servizio lavanolo lotto 3 CIG n. 7336515bb1 del 31-7-2024 (non recante numero di protocollo) dell’Autorità Regionale – S.U.A., depositato in data 6.5.2025 nel presente procedimento e di ogni altro atto presupposto e connesso; - della relazione della Regione Calabria prot. n. 299221 del 5.5.2025 depositata in data 6.5.2025 nel presente procedimento; 3) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IMPREMED S.p.A. il 22 settembre 2025: - della nota prot. 72824 del 16.9.2025 dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria – struttura complessa ufficio provveditorato economato e gestione logistica a firma del Direttore Dott. Ielo, avente ad oggetto “adesione accordo quadro per la fornitura quadriennale del servizio di lavanolo ex art. 59 comma 4 lett. a) del d.lgs. 36/2023 – lotto 3 – CIG 7336515BB1 – Data avvio nuovo servizio”; 4) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IMPREMED S.p.A. il 16 ottobre 2025: - della nota prot. 76826 del 30.9.2025 emessa dell’Ente Committente Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria contenente l’autorizzazione alla stipula del contratto di subappalto tra ADAPTA S.p.A. e Egea Global Services S.r.l., richiamata nell’addendum al verbale di cambio di appalto del 29.9.2025 redatto tra le predette parti private a cui IMPREMED ha chiesto di accedere con istanza prodotta in data 2.10.25 all’Ufficio Provveditorato dell’ASP di Reggio Calabria rimasta senza riscontro; 5) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IMPREMED S.p.A. il 4 dicembre 2025: del verbale di verifica di congruità dell’offerta di ADAPTA S.p.A. da parte della S.U. Appaltante del 15.1.2025 e di contestuale conferma dell’aggiudicazione e di ogni altro atto presupposto e connesso

Giustizia amministrativa202500367

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto n. 3 della gara per il servizio quadriennale di lavanolo in favore di ADAPTA, unitamente agli atti di nomina della commissione, ai verbali di gara, al giudizio di congruità dell'offerta e agli atti successivi di attivazione del servizio e autorizzazione al subappalto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, già terza classificata nella precedente graduatoria e seconda classificata dopo la riedizione della procedura, ha impugnato la nuova aggiudicazione e gli atti presupposti deducendo: violazione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza del Consiglio di Stato e delle regole regionali sulla nomina della commissione, per mancato sorteggio dei commissari individuati mediante avviso pubblico e valutazione dei curricula; irregolarità e incompatibilità del Presidente, anche per la tardiva sostituzione, l'errata indicazione dell'oggetto della gara e l'assenza di protocollazione o firma digitale dei verbali; violazione dei principi di segretezza delle offerte, imparzialità e par condicio, poiché l'offerta economica della precedente aggiudicataria sarebbe rimasta conoscibile sul portale della SUA e la nuova commissione avrebbe avuto accesso ad atti della precedente procedura; illegittimità della riedizione della gara sulla base di offerte economiche risalenti al 2018, divenute inattuali per l'aumento dei costi, nonché prospettata violazione dei presupposti della procedura negoziata in relazione a possibili future modifiche quantitative del servizio; difetto di motivazione e inattendibilità del giudizio di congruità dell'offerta di ADAPTA, con particolare riferimento ai costi della manodopera, produzione, approvvigionamento, logistica e trasporto. Con ulteriori motivi aggiunti sono stati impugnati l'attivazione del servizio, la cessazione delle proroghe tecniche, l'autorizzazione al subappalto e il verbale di verifica dell'anomalia. La Regione e l'aggiudicataria hanno eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza delle censure, sostenendo la regolarità della nomina, l'assenza di concreta lesione della segretezza, la conferma della validità delle offerte da parte dei concorrenti e la natura tecnico-discrezionale del giudizio di anomalia.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti del 9 giugno 2025 e del 4 dicembre 2025. Quanto alla commissione, ha ritenuto applicabile il regime transitorio dell'art. 216, comma 12, d.lgs. 50/2016 e ha interpretato le regole regionali nel senso che il sorteggio opera tra soggetti previamente qualificati, ma non è una modalità rigidamente necessaria quando, dopo la verifica delle competenze, non esista una platea eccedentaria di candidati idonei. Nel caso concreto, il Presidente era stato individuato mediante sorteggio e la sostituzione aveva seguito il medesimo iter; per gli altri commissari, solo due dei cinque candidati possedevano competenze tecniche pertinenti, sicché la nomina mediante valutazione dei curricula non era fiduciaria e rispettava trasparenza e imparzialità. Le irregolarità formali dei verbali e il refuso relativo alla gara dialisi non incidevano sulla validità degli atti; la sostituzione del Presidente, avviata prima della formalizzazione della rinuncia, era giustificata da esigenze di celerità e comunque seguita dalla nomina formale. La competenza della commissione va valutata complessivamente e il precedente incarico politico del Presidente, cessato sette anni prima, non determinava incompatibilità ai sensi dell'art. 77, comma 5, d.lgs. 50/2016. La mera conoscibilità della precedente offerta economica non dimostrava una concreta alterazione della valutazione: la rinnovazione parziale della gara è compatibile con la conservazione degli atti e con economicità ed efficienza quando la nuova valutazione sia affidata a una commissione diversa e imparziale. La censura sull'inattualità delle offerte è stata respinta perché gli operatori avevano confermato formalmente la validità delle offerte nel 2024; inoltre la ricorrente non aveva dimostrato che l'aumento dei costi avesse eliminato il margine di utile o reso l'esecuzione in perdita. Le doglianze su possibili future modifiche quantitative erano preventive e prive di interesse, non essendo state concretamente attuate. Il giudizio di congruità dell'offerta è stato ritenuto espressione di discrezionalità tecnica, globale e sintetica, non superabile mediante la contrapposizione di calcoli alternativi o l'analisi atomistica di singole voci. Le giustificazioni di ADAPTA risultavano sufficienti, anche considerando brevetti, impianto fotovoltaico, organizzazione industriale, imputazione dei costi degli autisti e del personale di stabilimento alle pertinenti voci e copertura degli incrementi retributivi nelle spese generali. La motivazione particolarmente approfondita è necessaria soprattutto in caso di giudizio negativo; chi contesta un giudizio positivo deve dimostrarne l'errore o l'irragionevolezza manifesta, prova non fornita. I motivi aggiunti del 22 settembre e del 16 ottobre 2025 sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, poiché il rigetto delle censure contro l'aggiudicazione escludeva definitivamente l'utilità dell'impugnazione degli atti di attivazione del servizio e di autorizzazione al subappalto. Il TAR ha inoltre rilevato l'inammissibilità per difetto di giurisdizione sulle questioni attinenti alle modalità esecutive del contratto, riconducibili a diritti soggettivi e alla giurisdizione ordinaria. Spese compensate per la complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 12, d.lgs. 50/2016

    sino alla piena operatività dell'Albo nazionale dei commissari presso l'ANAC, le stazioni appaltanti continuassero a nominare i commissari secondo proprie “regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate”

    La disposizione transitoria consente alle stazioni appaltanti di disciplinare autonomamente la nomina dei commissari mediante regole preventive di competenza e trasparenza.

  • art. 77, commi 3, 5 e 8, d.lgs. 50/2016

    La competenza della commissione deve essere valutata nel suo complesso; l'incompatibilità derivante da precedenti incarichi politici richiede una concreta e attuale incidenza, non ravvisabile quando l'incarico sia cessato molti anni prima.

  • art. 78 d.lgs. 50/2016

    Richiamato nel quadro normativo sulla composizione e individuazione dei commissari, senza che il giudice ne ricavi una regola di sorteggio inderogabile nel caso concreto.

  • art. 30 d.lgs. 50/2016

    I principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità orientano la riedizione della gara e il bilanciamento con la conservazione degli atti.

  • art. 63 d.lgs. 50/2016

    Le censure relative a una possibile procedura negoziata futura non sono esaminabili quando riguardano modifiche quantitative non concretamente attuate.

  • art. 97 d.lgs. 50/2016

    La verifica dell'anomalia ha natura globale e sintetica ed è espressione di discrezionalità tecnica; il giudice può intervenire solo per manifesta e macroscopica erroneità, illogicità o carenza istruttoria.

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale parametro dell'evoluzione normativa in materia di verifica della congruità e delle condizioni favorevoli specifiche dell'operatore economico.

  • art. 93 d.lgs. 36/2023

    Utilizzato come canone ermeneutico dell'evoluzione del settore: privilegia professionalizzazione, competenza, trasparenza e rotazione senza imporre una modalità procedurale rigida di individuazione dei commissari.

Massime di principio

  • Nel regime transitorio dell'art. 216, comma 12, d.lgs. 50/2016, il sorteggio dei commissari non costituisce una modalità inderogabile in ogni circostanza: quando, dopo la verifica comparativa delle competenze, esista un numero di candidati idonei pari ai componenti da nominare, la selezione mediante curricula può essere legittima se previamente regolata, trasparente e non fiduciaria.
  • La competenza tecnica della commissione giudicatrice va valutata con riferimento all'organo collegiale nel suo complesso e non necessariamente a ciascun singolo componente o al Presidente, purché la composizione assicuri una prevalente e concreta esperienza nel settore dell'appalto.
  • Nella riedizione parziale della gara conseguente all'annullamento della precedente valutazione, la mera conoscibilità delle offerte precedentemente presentate non compromette automaticamente la segretezza o la par condicio: occorre una prova concreta che la conoscenza abbia inciso sul processo valutativo, soprattutto quando la nuova valutazione sia affidata a una commissione diversa e indipendente.
  • La conferma della validità delle offerte da parte dei concorrenti nel corso della riedizione della procedura costituisce il parametro temporale rilevante per valutarne l'attualità; chi deduce l'aumento dei costi deve dimostrare analiticamente che esso abbia eliminato il margine di utile e reso l'esecuzione dell'appalto insostenibile.
  • Il giudizio di verifica dell'anomalia è globale, sintetico e tecnico-discrezionale. Il giudice amministrativo non può sostituire i propri calcoli a quelli della stazione appaltante né isolare singole voci di costo, salvo che sia dimostrata una manifesta e macroscopica erroneità, irragionevolezza o inattendibilità complessiva dell'offerta.
  • Dopo il consolidamento dell'aggiudicazione, il concorrente non aggiudicatario è privo di interesse a impugnare gli atti relativi all'attivazione del servizio, alle proroghe tecniche o al subappalto quando tali atti non possono procurargli alcuna utilità; le controversie sulle modalità esecutive del contratto appartengono inoltre alla giurisdizione ordinaria se attengono a diritti soggettivi e obbligazioni contrattuali.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaEsecuzione del contratto pubblicoGiurisdizione e riparto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCommissione giudicatriceAnomalia dell'offerta
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivoConcorrenza ed evidenza pubblica

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