Cassazione Penale, Ordinanza n. 20091/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di merito resta quindi ferma quanto alla condanna per tentato furto aggravato e alla recidiva ritenuta applicabile.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva confermato la condanna per tentato furto aggravato, con contestazione di recidiva reiterata e specifica. I motivi dedotti erano cinque: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per la pretesa mancata corrispondenza tra motivi di appello e motivazione della sentenza d'appello, con incidenza sulla conferma della responsabilità penale; 2) vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata declaratoria di particolare tenuità del fatto; 3) vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata esclusione della recidiva contestata; 4) vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata concessione delle attenuanti generiche; 5) vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata declaratoria di prescrizione. La Corte rileva che i primi due motivi erano inammissibili perché relativi a questioni non devolute con specifico motivo di appello; il terzo era manifestamente infondato; il quarto era aspecifico perché le attenuanti generiche erano già state concesse in primo grado; il quinto era manifestamente infondato perché la prescrizione maturerà solo oltre il 2030.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Le questioni non specificamente devolute al giudice di appello non possono essere riproposte in cassazione, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili in precedenza; il vizio di motivazione non può essere utilizzato per introdurre censure nuove rispetto all'appello.
art. 133 c.p.
La valutazione della recidiva richiede un apprezzamento concreto del rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, non potendo fondarsi solo sulla gravità del fatto o sul tempo di consumazione dei reati.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche non erano deducibili come vizio poiché già riconosciute in primo grado.
art. 157 c.p.
La prescrizione non era maturata e, tenuto conto di pena edittale, recidiva e sospensioni, maturerà solo oltre il 2030.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere dedotte censure su capi o questioni che non siano state specificamente devolute al giudice di appello, salvo questioni rilevabili d'ufficio o sopravvenute/impossibili da proporre prima.
- La particolare tenuità del fatto, se non dedotta in appello, non può essere fatta valere per la prima volta in cassazione come vizio di motivazione o violazione di legge.
- La recidiva può essere legittimamente ritenuta solo a seguito di una valutazione concreta del nesso tra il nuovo reato e i precedenti penali, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., e non mediante formule astratte o basate esclusivamente sulla gravità dei fatti pregressi.
- Un motivo di ricorso è aspecifico quando censura un'omissione già smentita dal fatto che il beneficio invocato era stato in realtà già riconosciuto in primo grado.
- La doglianza sulla prescrizione è infondata quando, alla luce del trattamento sanzionatorio applicabile, della recidiva e delle sospensioni, il termine non risulta ancora maturato.
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