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Sentenza

Sentenza del 14/10/2016 n. 20779 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l'avviso di pagamento TARSU relativo all'anno indicato nel provvedimento, sostenendo che il deposito, distinto dal negozio, con ingresso autonomo, privo di utenze e non accessibile al pubblico, dovesse essere assoggettato a una tariffa diversa e meno onerosa rispetto a quella applicata ai locali commerciali. Deduceva inoltre la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68, del regolamento comunale TARSU e l'omesso esame delle proprie censure da parte della Commissione Tributaria Regionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure rivolte direttamente contro il regolamento comunale, perché il ricorrente non ne aveva trascritto o allegato integralmente il contenuto né indicato la sede di produzione. Nel merito, ha confermato che magazzini e depositi destinati al ricovero di beni strumentali o scorte funzionali all'attività commerciale sono aree operative, equiparabili ai locali di vendita, poiché strumentali all'impresa e idonei a produrre rifiuti omogenei. La mera diversa destinazione catastale, l'assenza di accesso al pubblico o il mancato utilizzo contingente non escludono la tassazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la questione riguardava l'applicazione del diritto e, comunque, non vi era stata omessa pronuncia. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Comune è rimasto intimato. È stato posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2

    La condizione di impossibilità di produrre rifiuti deve dipendere da fattori oggettivi e permanenti e non dalla contingente e soggettiva modalità di utilizzazione dei locali.

    L'esenzione o esclusione dalla TARSU richiede che l'impossibilità di produrre rifiuti derivi dalla natura o dall'inutilizzabilità materiale e permanente dell'area, non da un uso temporaneo, occasionale o soggettivo.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68

    Per l'applicazione della tassa i Comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento, contenente la classificazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria.

    La classificazione tariffaria deve basarsi, in linea generale, sulla potenzialità omogenea di produzione dei rifiuti. I depositi funzionali all'attività commerciale possono essere inclusi nella categoria dei locali commerciali quando svolgono una funzione operativa e producono rifiuti assimilabili.

  • Regolamento comunale TARSU approvato con Delibera consiliare 25 maggio 2008, n. 16

    Ai fini dell'applicazione della tassa e dell'individuazione della categoria e della sottocategoria, deve farsi riferimento all'attività complessivamente svolta e non alle ripartizioni interne del singolo complesso.

    La destinazione tariffaria va valutata considerando l'attività complessiva esercitata e il rapporto funzionale tra i locali, non soltanto la separazione fisica o catastale delle singole unità.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

    In caso di rigetto integrale del ricorso per cassazione, sussistono i presupposti per il pagamento da parte del ricorrente dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini TARSU, un deposito o magazzino collegato funzionalmente a un'attività commerciale è normalmente considerato area operativa e può essere tassato con la stessa tariffa dei locali di vendita, anche se fisicamente separato, catastalmente distinto o non accessibile al pubblico.
  • Per ottenere l'esclusione o una riduzione della tassa non basta dimostrare il mancato utilizzo concreto o l'assenza di utenze: occorre provare un'impossibilità oggettiva, materiale e permanente di produrre rifiuti.
  • La diversa categoria catastale non determina automaticamente una diversa tariffa TARSU; prevalgono la destinazione effettiva, il collegamento funzionale con l'attività e la potenzialità di produzione dei rifiuti.
  • Nel ricorso per cassazione che contesta un regolamento comunale è necessario trascriverne o allegarne integralmente il contenuto e indicare dove sia stato prodotto, poiché il giudice non è tenuto a conoscere d'ufficio i regolamenti comunali.
  • L'eventuale omessa valutazione di una questione giuridica deve essere denunciata come omessa pronuncia o violazione di legge, non come omesso esame di un fatto storico ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

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