Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 29/01/2016 n. 1707 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'impugnazione di un avviso di accertamento e delle relative sanzioni per il tardivo pagamento della tassa di concessione governativa dovuta per i servizi telefonici cellulari e radiomobili. La società sosteneva che la normativa non prevedesse un termine per il pagamento da parte dell'utente e, comunque, che l'Amministrazione fosse decaduta dal potere impositivo. L'Amministrazione ha denunciato la violazione della nota 1 dell'art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972 e dell'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997, sostenendo che il tributo dovesse essere pagato congiuntamente alla bolletta e, quindi, entro il termine contrattuale previsto per il pagamento del servizio telefonico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione, cassato la sentenza della commissione tributaria regionale e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della società contribuente. La Corte ha stabilito che il termine per il pagamento della tassa coincide con quello previsto per il pagamento della bolletta, poiché il termine è determinato per relationem dalla scadenza della singola fattura. Poiché era pacifico che le bollette fossero state pagate oltre la scadenza, la violazione e le sanzioni risultavano legittime. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate, in ragione del fatto che l'orientamento interpretativo seguito si era formato dopo la proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972

    Nota 1: pagamento della tassa "congiuntamente" a quello del canone o della bolletta

    La Corte ha interpretato il termine "congiuntamente" non solo come riferito alle modalità di versamento, ma anche al termine di pagamento. La tassa deve pertanto essere corrisposta entro la stessa scadenza prevista per la bolletta del servizio telefonico.

  • Art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997

    La disposizione è stata richiamata quale base normativa per l'applicazione delle sanzioni conseguenti al tardivo pagamento del tributo.

  • Cassazione n. 21777 del 2014

    Il termine per il pagamento della tassa coincide con quello pattuito per il pagamento del canone contrattuale

    La sentenza richiama e conferma il principio secondo cui il termine di pagamento della tassa di concessione governativa per la telefonia mobile è collegato, per relationem, alla scadenza delle singole bollette.

Massime di principio

  • Quando una norma stabilisce che un tributo deve essere pagato "congiuntamente" a un altro importo, tale espressione può determinare non solo le modalità di pagamento, ma anche il termine entro cui il tributo deve essere versato.
  • Per la tassa di concessione governativa sui servizi telefonici cellulari, la scadenza rilevante coincide con quella della bolletta, anche se la normativa non indica un termine autonomo espresso.
  • Il pagamento tardivo della bolletta comporta, in linea generale, anche il tardivo pagamento della tassa collegata e può legittimare l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni.
  • In presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, il giudice può applicarlo anche se il precedente si è formato dopo l'inizio del contenzioso; tale circostanza può tuttavia giustificare la compensazione delle spese.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.