Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6300/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento - dell’’ordinanza del Comune di Tivoli n. 178 del 4 giugno 2021 (prot. n. 27121), notificata in data 27 settembre 2021, con cui l’ente ha ingiunto alla ricorrente la demolizione di alcuni manufatti abusivi realizzati su un immobile sito in via Ponte Gregoriano, n. 3; - di ogni altro atto a questi annesso, connesso, presupposto e conseguenziale, ivi compreso il verbale di accertamento prot. n. 16609 del 1° aprile 2021;

Giustizia amministrativa202112506

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di manufatti e opere ritenuti abusivi, nonché verbale di accertamento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione sostenendo: che le opere fossero soggette soltanto a CILA ai sensi dell’art. 6-bis d.P.R. 380/2001; che non fosse necessaria l’autorizzazione sismica, trattandosi di interventi di ridistribuzione degli spazi interni rientranti nell’art. 8 del regolamento regionale Lazio n. 26/2020; che non potesse essere applicata la demolizione perché gli interventi non erano soggetti a permesso di costruire né a SCIA sostitutiva del permesso; che la chiusura del terrazzo non costituisse ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001, in quanto la copertura sarebbe preesistita al 1985 e gli infissi sarebbero stati amovibili; che l’impianto di condizionamento e aspirazione fosse attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6 d.P.R. 380/2001; e che la canna fumaria fosse preesistente al 1939 e fosse stata soltanto sottoposta a manutenzione. Il Comune aveva accertato la chiusura di un terrazzo con creazione di una sala ristorante di circa 67 mq e alta 2,80 metri, la diversa distribuzione interna, l’installazione di una nuova canna fumaria e di un apparato di condizionamento e aspirazione con forature delle pareti e del solaio. L’immobile ricadeva inoltre in area sottoposta a vincoli paesaggistici e in zona sismica 2-B.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha anzitutto chiarito che le precedenti pronunce relative alle altre società destinatarie della medesima ordinanza non avevano eliminato l’efficacia lesiva del provvedimento nei confronti della ricorrente: una sentenza aveva annullato l’atto soltanto in relazione a una società estranea agli abusi, mentre l’altra aveva dichiarato improcedibile il ricorso della proprietaria per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare la legittimità sostanziale dell’ordine di demolizione. Nel merito, il Collegio ha ritenuto che la chiusura del terrazzo avesse creato una sala ristorante permanente e un aumento volumetrico, configurando una ristrutturazione edilizia soggetta al regime di cui all’art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001. Per la canna fumaria e per l’impianto di aspirazione e condizionamento era necessaria la SCIA ai sensi dell’art. 22 d.P.R. 380/2001; la canna installata risultava diversa da quella preesistente. La diversa distribuzione degli spazi interni era stata realizzata senza titolo, anche se, considerata isolatamente, non richiedeva autorizzazione paesaggistica. Tale circostanza non implicava che la CILA fosse idonea a legittimare il complesso unitario degli interventi. Valutati globalmente, i lavori erano stati realizzati in assenza della necessaria autorizzazione paesaggistica e, per gli interventi non privi di rilevanza sismica, dell’autorizzazione sismica prevista dall’art. 94 d.P.R. 380/2001. La carenza dei titoli e delle autorizzazioni legittimava quindi l’ordinanza di demolizione. La ricorrente è stata condannata al pagamento di € 2.000,00 per spese di lite, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 6 d.P.R. 380/2001

    La disciplina dell’attività edilizia libera non è applicabile alle opere concretamente realizzate, considerate le loro caratteristiche e il loro inserimento in un complesso di interventi abusivi.

  • art. 6-bis d.P.R. 380/2001

    La CILA non è titolo sufficiente quando gli interventi, per consistenza e qualificazione, sono soggetti a SCIA o a permesso di costruire e quando mancano le autorizzazioni paesaggistica e sismica necessarie.

  • art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001

    La chiusura di un terrazzo che crea una sala ristorante permanente e un aumento volumetrico è qualificabile come ristrutturazione edilizia soggetta al regime previsto per gli interventi indicati dalla disposizione.

  • art. 22 d.P.R. 380/2001

    L’installazione della nuova canna fumaria e dell’impianto di aspirazione e condizionamento richiede SCIA.

  • art. 94 d.P.R. 380/2001

    Per gli interventi non privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità in zona sismica è necessaria l’autorizzazione sismica; la sua mancanza legittima l’ordine di demolizione.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    La realizzazione degli interventi in area vincolata richiede autorizzazione paesaggistica, salvo le opere che, considerate isolatamente, ne siano esenti; l’esenzione relativa alla sola distribuzione interna non sana il complesso degli interventi.

  • art. 134, comma 1, lett. c), d.lgs. 42/2004

    La disposizione è richiamata quale base di uno dei vincoli paesaggistici gravanti sull’area.

  • art. 136, comma 1, lett. c) e d), d.lgs. 42/2004

    Le disposizioni sono richiamate quali basi di vincoli paesaggistici gravanti sull’immobile.

  • art. 142, comma 1, lett. b), c) e g), d.lgs. 42/2004

    Le disposizioni sono richiamate quali ulteriori basi di vincoli paesaggistici gravanti sull’area.

  • art. 8 regolamento regionale Lazio 26 ottobre 2020, n. 26

    La disciplina delle opere prive di rilevanza sismica non è applicabile alla globalità degli interventi, fatta eccezione per la sola diversa distribuzione degli spazi interni.

Massime di principio

  • La chiusura di un terrazzo che determina la creazione di uno spazio permanentemente utilizzabile e un aumento volumetrico costituisce ristrutturazione edilizia soggetta al regime abilitativo previsto dall’art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001, anche quando la copertura del terrazzo preesista all’intervento contestato.
  • La realizzazione di una nuova canna fumaria e di impianti di aspirazione e condizionamento con opere di attraversamento delle pareti e del solaio richiede SCIA; la preesistenza di una diversa canna fumaria non rende l’intervento una mera manutenzione.
  • In area sottoposta a vincolo paesaggistico, l’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica riferibile a una singola lavorazione non si estende agli altri interventi che, valutati nel loro complesso, incidono sul bene vincolato.
  • La qualificazione edilizia delle opere deve essere effettuata considerando il complesso unitario degli interventi: la circostanza che una parte di essi sia realizzabile con CILA o sia esente da autorizzazione paesaggistica non rende sufficiente la CILA per l’intera operazione.
  • In zona sismica, la realizzazione di interventi non privi di rilevanza per la pubblica incolumità senza la prescritta autorizzazione sismica legittima l’adozione dell’ordine di demolizione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziAutorizzazione paesaggistica
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.