Sentenza n. 6300/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento - dell’’ordinanza del Comune di Tivoli n. 178 del 4 giugno 2021 (prot. n. 27121), notificata in data 27 settembre 2021, con cui l’ente ha ingiunto alla ricorrente la demolizione di alcuni manufatti abusivi realizzati su un immobile sito in via Ponte Gregoriano, n. 3; - di ogni altro atto a questi annesso, connesso, presupposto e conseguenziale, ivi compreso il verbale di accertamento prot. n. 16609 del 1° aprile 2021;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di manufatti e opere ritenuti abusivi, nonché verbale di accertamento
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione sostenendo: che le opere fossero soggette soltanto a CILA ai sensi dell’art. 6-bis d.P.R. 380/2001; che non fosse necessaria l’autorizzazione sismica, trattandosi di interventi di ridistribuzione degli spazi interni rientranti nell’art. 8 del regolamento regionale Lazio n. 26/2020; che non potesse essere applicata la demolizione perché gli interventi non erano soggetti a permesso di costruire né a SCIA sostitutiva del permesso; che la chiusura del terrazzo non costituisse ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001, in quanto la copertura sarebbe preesistita al 1985 e gli infissi sarebbero stati amovibili; che l’impianto di condizionamento e aspirazione fosse attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6 d.P.R. 380/2001; e che la canna fumaria fosse preesistente al 1939 e fosse stata soltanto sottoposta a manutenzione. Il Comune aveva accertato la chiusura di un terrazzo con creazione di una sala ristorante di circa 67 mq e alta 2,80 metri, la diversa distribuzione interna, l’installazione di una nuova canna fumaria e di un apparato di condizionamento e aspirazione con forature delle pareti e del solaio. L’immobile ricadeva inoltre in area sottoposta a vincoli paesaggistici e in zona sismica 2-B.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha anzitutto chiarito che le precedenti pronunce relative alle altre società destinatarie della medesima ordinanza non avevano eliminato l’efficacia lesiva del provvedimento nei confronti della ricorrente: una sentenza aveva annullato l’atto soltanto in relazione a una società estranea agli abusi, mentre l’altra aveva dichiarato improcedibile il ricorso della proprietaria per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare la legittimità sostanziale dell’ordine di demolizione. Nel merito, il Collegio ha ritenuto che la chiusura del terrazzo avesse creato una sala ristorante permanente e un aumento volumetrico, configurando una ristrutturazione edilizia soggetta al regime di cui all’art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001. Per la canna fumaria e per l’impianto di aspirazione e condizionamento era necessaria la SCIA ai sensi dell’art. 22 d.P.R. 380/2001; la canna installata risultava diversa da quella preesistente. La diversa distribuzione degli spazi interni era stata realizzata senza titolo, anche se, considerata isolatamente, non richiedeva autorizzazione paesaggistica. Tale circostanza non implicava che la CILA fosse idonea a legittimare il complesso unitario degli interventi. Valutati globalmente, i lavori erano stati realizzati in assenza della necessaria autorizzazione paesaggistica e, per gli interventi non privi di rilevanza sismica, dell’autorizzazione sismica prevista dall’art. 94 d.P.R. 380/2001. La carenza dei titoli e delle autorizzazioni legittimava quindi l’ordinanza di demolizione. La ricorrente è stata condannata al pagamento di € 2.000,00 per spese di lite, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 6 d.P.R. 380/2001
La disciplina dell’attività edilizia libera non è applicabile alle opere concretamente realizzate, considerate le loro caratteristiche e il loro inserimento in un complesso di interventi abusivi.
art. 6-bis d.P.R. 380/2001
La CILA non è titolo sufficiente quando gli interventi, per consistenza e qualificazione, sono soggetti a SCIA o a permesso di costruire e quando mancano le autorizzazioni paesaggistica e sismica necessarie.
art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001
La chiusura di un terrazzo che crea una sala ristorante permanente e un aumento volumetrico è qualificabile come ristrutturazione edilizia soggetta al regime previsto per gli interventi indicati dalla disposizione.
art. 22 d.P.R. 380/2001
L’installazione della nuova canna fumaria e dell’impianto di aspirazione e condizionamento richiede SCIA.
art. 94 d.P.R. 380/2001
Per gli interventi non privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità in zona sismica è necessaria l’autorizzazione sismica; la sua mancanza legittima l’ordine di demolizione.
art. 146 d.lgs. 42/2004
La realizzazione degli interventi in area vincolata richiede autorizzazione paesaggistica, salvo le opere che, considerate isolatamente, ne siano esenti; l’esenzione relativa alla sola distribuzione interna non sana il complesso degli interventi.
art. 134, comma 1, lett. c), d.lgs. 42/2004
La disposizione è richiamata quale base di uno dei vincoli paesaggistici gravanti sull’area.
art. 136, comma 1, lett. c) e d), d.lgs. 42/2004
Le disposizioni sono richiamate quali basi di vincoli paesaggistici gravanti sull’immobile.
art. 142, comma 1, lett. b), c) e g), d.lgs. 42/2004
Le disposizioni sono richiamate quali ulteriori basi di vincoli paesaggistici gravanti sull’area.
art. 8 regolamento regionale Lazio 26 ottobre 2020, n. 26
La disciplina delle opere prive di rilevanza sismica non è applicabile alla globalità degli interventi, fatta eccezione per la sola diversa distribuzione degli spazi interni.
Massime di principio
- La chiusura di un terrazzo che determina la creazione di uno spazio permanentemente utilizzabile e un aumento volumetrico costituisce ristrutturazione edilizia soggetta al regime abilitativo previsto dall’art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001, anche quando la copertura del terrazzo preesista all’intervento contestato.
- La realizzazione di una nuova canna fumaria e di impianti di aspirazione e condizionamento con opere di attraversamento delle pareti e del solaio richiede SCIA; la preesistenza di una diversa canna fumaria non rende l’intervento una mera manutenzione.
- In area sottoposta a vincolo paesaggistico, l’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica riferibile a una singola lavorazione non si estende agli altri interventi che, valutati nel loro complesso, incidono sul bene vincolato.
- La qualificazione edilizia delle opere deve essere effettuata considerando il complesso unitario degli interventi: la circostanza che una parte di essi sia realizzabile con CILA o sia esente da autorizzazione paesaggistica non rende sufficiente la CILA per l’intera operazione.
- In zona sismica, la realizzazione di interventi non privi di rilevanza per la pubblica incolumità senza la prescritta autorizzazione sismica legittima l’adozione dell’ordine di demolizione.
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