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Sentenza

Sentenza n. 1953/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'ottemperanza della sentenza Tar Campania, sede di Napoli, sez. VII, del 30 luglio 2025 n. 5741, resa nel giudizio rg. n. 2107/2025, con cui il Tar ha ordinato al Comune di Camposano di pubblicizzare l'istanza di autorizzazione presentata da Iliad Italia S.p.A. per la realizzazione di una stazione radio base, nonché di attivare e concludere il relativo procedimento autorizzatorio; in via subordinata, per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari ai sensi dell'art. 55 c.p.a. - del provvedimento trasmesso a Iliad Italia S.p.A. il 13 ottobre 2025 dall'indirizzo pec suap.na@certpec.camcom.it, con cui il Responsabile del SUAP del Comune di Camposano ha rigettato l'istanza di autorizzazione presentata da Iliad Italia S.p.A. per la realizzazione di una stazione radio base; - dell'atto prot. n. 12112 del 6 ottobre 2025, trasmesso a Iliad Italia S.p.A. il 6 ottobre 2025, con cui il Settore Urbanistica del Comune di Camposano ha rilevato le “cause ostative assolute che fondano autonomamente e direttamente il diniego” all'installazione; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi compresi - ove occorrer possa - la nota prot. n. 11618 del 29 settembre 2025, con cui il Settore Amministrativo Legale del Comune di Camposano ha richiesto al Settore Urbanistica di adottare “un provvedimento espresso di autorizzazione o diniego” (non trasmessa alla ricorrente), la comunicazione del SUAP di Camposano, in delega alla Camera di Commercio di Napoli, prot. “REP_PROV_NA/NA-SUPRO/0198478 del 13/10/2025”, allegata alla pec con cui è stato trasmesso a Iliad Italia S.p.A. il provvedimento di diniego, la comunicazione del SUAP di Camposano, in delega alla Camera di Commercio di Napoli, prot. “REP_PROV_NA/NA-SUPRO/0195430 del 06/10/2025”, allegata alla pec con cui è stato trasmesso a Iliad Italia il parere negativo del 6 ottobre 2025; in via ulteriormente subordinata, per l'annullamento - dell'art. 8 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Camposano; - di qualsivoglia altra disposizione delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Camposano che possa costituire fondamento degli atti impugnati; in via ulteriormente subordinata, e ove occorrer possa, per la disapplicazione - dell'art. 8 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Camposano; - di qualsivoglia altra disposizione delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Camposano che possa costituire fondamento degli atti impugnati.

Giustizia amministrativa202506935

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Diniego del 6 ottobre 2025, trasmesso il 13 ottobre 2025, dell'autorizzazione alla realizzazione di una stazione radio base, fondato su ragioni urbanistiche, idrogeologiche e paesaggistiche

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in via principale per l'ottemperanza alla sentenza del TAR Campania n. 5741/2025, che aveva ordinato al Comune di Camposano di pubblicizzare l'istanza e di attivare e concludere il procedimento autorizzatorio, comprendente la fase relativa all'autorizzazione paesaggistica. Ha dedotto che il Comune, anziché pubblicizzare l'istanza, indire la conferenza di servizi e acquisire i pareri necessari, aveva respinto l'istanza sulla base del solo riscontro del Settore Urbanistica, richiamando il rischio idraulico, la necessità del parere dell'Autorità di Bacino, il vincolo paesaggistico e l'incompatibilità dell'impianto con la destinazione agricola della zona E1 ai sensi dell'art. 8 delle N.T.A. In via subordinata ha chiesto l'annullamento del diniego e degli atti presupposti, deducendo: violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990; violazione degli artt. 44, commi 5 e 7, e 6 del d.lgs. 259/2003; violazione dell'art. 146, comma 7, del d.lgs. 42/2004; violazione degli artt. 3, comma 2, 43, comma 4, e 51, comma 1, del d.lgs. 259/2003; falsa applicazione dell'art. 8 delle N.T.A. del PRG; difetto di motivazione, contraddittorietà, errore di fatto e irragionevolezza. La Camera di Commercio ha eccepito la propria estraneità, avendo svolto esclusivamente il servizio telematico del SUAP.

La decisione

Il TAR ha estromesso la Camera di Commercio, dichiarando il ricorso inammissibile nei suoi confronti per carenza di legittimazione passiva, poiché essa non aveva adottato il diniego né partecipato al merito della decisione. Nel merito, ha accolto sia la domanda di ottemperanza sia quella subordinata di annullamento. Ha ritenuto che il Comune non avesse dato piena esecuzione alla precedente sentenza n. 5741/2025: il procedimento avrebbe dovuto essere preceduto dalla pubblicizzazione dell'istanza e dalla convocazione di una conferenza di servizi, nella quale acquisire tutti i pareri necessari, compresi quelli dell'Autorità di Bacino e della Soprintendenza. Il diniego, adottato sulla base del solo riscontro del Settore Urbanistica e motivato anche con la mancanza di pareri che il Comune avrebbe dovuto acquisire nel procedimento, si pone quindi in contrasto con il giudicato e con l'art. 44, commi 5 e 7, del d.lgs. 259/2003. Il TAR ha inoltre accolto, con efficacia assorbente, il motivo relativo all'incompatibilità urbanistica: le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, comprese le stazioni radio base, sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e non costituiscono nuove costruzioni; pertanto, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e non possono essere negate sulla sola base delle limitazioni edificatorie previste per le aree agricole. Il diniego è stato dichiarato nullo e comunque annullato. Il Comune è stato ordinato di pubblicizzare nuovamente l'istanza, indire la conferenza di servizi, acquisire i pareri idrogeologico e paesaggistico e concludere il procedimento entro 60 giorni. In caso di ulteriore inottemperanza è stato nominato il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, quale organo sostitutivo, da attivare nei successivi 60 giorni. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 44, commi 5 e 7, d.lgs. 259/2003

    La procedura autorizzatoria per le infrastrutture di comunicazione elettronica impone il corretto svolgimento delle attività procedimentali, inclusa la pubblicizzazione dell'istanza e l'indizione della conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri necessari.

  • art. 43, comma 4, d.lgs. 259/2003

    sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria

    Le reti di comunicazione elettronica e le stazioni radio base sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e risultano compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica; le limitazioni edificatorie previste per le aree agricole non possono fondare, di per sé, il diniego dell'impianto.

  • art. 6 l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente in relazione agli obblighi istruttori dell'amministrazione, senza un'autonoma e distinta statuizione rispetto alla necessità di acquisire i pareri nella conferenza di servizi.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente per la mancata comunicazione dei motivi ostativi, ma non esaminato autonomamente dal giudice, in quanto assorbito dall'accoglimento delle censure principali.

  • art. 146, comma 7, d.lgs. 42/2004

    Richiamato in relazione alla necessità di svolgere la fase paesaggistica mediante l'acquisizione del parere della Soprintendenza; la relativa valutazione doveva essere inserita nel procedimento autorizzatorio e nella conferenza di servizi.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Il mancato adempimento della pubblicizzazione dell'istanza non è superabile mediante la regola dei vizi formali non invalidanti, secondo il principio tempus regit actum e la giurisprudenza richiamata dal TAR.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato per la domanda cautelare subordinata, non autonomamente deciso perché il giudizio è stato definito nel merito.

Massime di principio

  • Quando una sentenza impone all'amministrazione di attivare e concludere un procedimento autorizzatorio, l'amministrazione deve eseguire integralmente tutte le fasi procedimentali indicate dal giudicato e non può sostituirle con un diniego fondato sulla mancata acquisizione di pareri che essa stessa avrebbe dovuto richiedere.
  • Nella procedura per l'autorizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, la pubblicizzazione dell'istanza e l'indizione della conferenza di servizi costituiscono adempimenti necessari quando occorre acquisire valutazioni paesaggistiche, idrogeologiche o di altre amministrazioni competenti.
  • È illegittimo, e può integrare violazione del giudicato, il diniego di un impianto di comunicazione elettronica motivato dalla mancanza di pareri che avrebbero dovuto essere acquisiti dall'amministrazione nel corso della conferenza di servizi prescritta dalla legge e dalla precedente pronuncia giurisdizionale.
  • Le stazioni radio base, in quanto infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione assimilate alle opere di urbanizzazione primaria, non costituiscono nuove costruzioni e sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica; le norme locali che limitano l'edificazione nelle aree agricole non possono, da sole, giustificarne il diniego.
  • L'omessa pubblicizzazione dell'istanza, prescritta dal giudicato e dalla disciplina del procedimento autorizzatorio, non è un vizio meramente formale superabile ai sensi dell'art. 21-octies l. 241/1990 quando incide sul corretto svolgimento della procedura e sul principio tempus regit actum.
  • Il soggetto che gestisce soltanto telematicamente lo Sportello Unico per le Attività Produttive, senza adottare il provvedimento o partecipare alla decisione sostanziale, è privo di legittimazione passiva nel giudizio diretto contro il diniego.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioGiudizio di ottemperanzaInvalidità del provvedimentoConferenza di servizi
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereNullità del provvedimentoDifetto di istruttoria

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