Cassazione Penale, Sentenza n. 8951/2024 del 01/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente denunciava la nullità della sentenza di appello per omessa comunicazione della fissazione dell'udienza al difensore di fiducia nominato dall'imputato (Avv. Nicola Viscanti, nominato il 05/03/2021 con revoca del precedente Avv. Alessandro Santorufo). Nonostante la tempestiva nomina, il decreto di citazione per l'appello era stato notificato al precedente difensore Santorufo; il nuovo difensore non aveva ricevuto alcuna notifica e non era presente all'udienza celebrata il 23/11/2022, con conseguente violazione del diritto alla difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, affermando che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1 lett. c) e 179, comma 1 c.p.p., quando la presenza del difensore è obbligatoria. Ha observato che la notifica al difensore d'ufficio e la presenza in udienza di un sostituto ex art. 97, comma 4 c.p.p. non sanano la violazione, posto che viene leso il diritto dell'imputato ad avere il difensore di sua scelta. Ha quindi annullato la sentenza impugnata senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Potenza per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c)
L'omessa comunicazione dell'udienza quando è prevista la presenza del difensore integra una nullità assoluta tra le ipotesi indicate da tale norma.
art. 179 c.p.p., comma 1
Conferma che la nullità derivante dalla mancata partecipazione obbligatoria del difensore è una nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.
art. 97 c.p.p., comma 4
La nomina d'ufficio o la presenza di un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, non sanano l'omessa notifica al difensore di fiducia tempestivamente scelto dall'imputato.
art. 6 CEDU, comma 3, lett. c)
"ad avere un difensore di sua scelta"
La Corte ha richiamato il principio che la Convenzione europea dei diritti dell'uomo tutela il diritto dell'imputato ad essere assistito dal difensore di sua scelta; una designazione irriguardosa da parte del giudice che ignora una nomina fiduciaria lede tale diritto.
Giurisprudenza: Sez. U, Sentenza n. 24630/2015 (Maritain)
Precedente della Corte di cassazione che afferma l'illegittimità della sostituzione del difensore scelto dall'imputato con un difensore d'ufficio quando la nomina fiduciaria è rituale e tempestiva.
Massime di principio
- La tempestiva nomina di un difensore di fiducia da parte dell'imputato impone che tutte le notifiche processuali rilevanti (in particolare la citazione per l'udienza) siano effettuate a quel difensore; l'omissione integra nullità assoluta quando la presenza del difensore è obbligatoria.
- La notifica a un precedente difensore o la nomina di un difensore d'ufficio non sanano l'omissione se l'imputato aveva regolarmente e tempestivamente nominato un difensore di fiducia.
- Il diritto all'assistenza del difensore di scelta è tutelato anche a livello CEDU; le violazioni di tale diritto possono condurre all'annullamento della decisione penale impugnata.
- In casi simili, la via processuale corretta è chiedere l'annullamento della sentenza e il rinvio o la restituzione degli atti al giudice competente per nuova celebrazione dell'udienza con il difensore effettivamente nominato.
- Per prevenire problemi: aggiornare tempestivamente le nomine difensive negli atti del procedimento e verificare l'avvenuta notifica delle udienze al difensore effettivamente designato.
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