Cassazione Penale, Sentenza n. 1892/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere sostenendo che il Tribunale avesse tratto automaticamente la sua partecipazione consapevole al sodalizio di narcotraffico dai contatti con SCALZO Francesco. Contestava che tali contatti dimostrassero solo una disponibilità verso SCALZO e non una partecipazione consapevole al sodalizio, rilevando l'assenza di contatti con altri sodali e l'esistenza di un unico episodio illecito (capo 14). Denunciava inoltre vizio di motivazione per aver dato rilievo al silenzio dei collaboratori di giustizia sul suo conto, mentre quegli stessi collaboratori avevano descritto l'organigramma del sodalizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la corte territoriale non ha utilizzato "automatismi" ma ha valutato congiuntamente due ordini di elementi: (1) le intense conversazioni e i ripetuti rapporti del PARISINI con SCALZO, che evidenziano un canale operativo abituale (attività di pusher alle direttive di SCALZO), e (2) il suo diretto coinvolgimento nell'operazione di consegna di una somma rilevante di denaro coordinata da FACENDOLA (capo 14), con conversazioni che dimostrano incarichi, fiducia e compiti di rilievo. La Cassazione ha ritenuto che la valutazione congiunta di tali elementi fosse adeguata e immune da vizio apprezzabile in questa sede. Ha inoltre affermato che il silenzio dei collaboratori di giustizia non scalfisce la forza indiziaria degli elementi emersi, salvo che risulti che i collaboratori siano stati espressamente interpellati sul PARISINI e non avessero nulla da riferire (cosa non dimostrata). Esito: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende; nessuna rimessione in libertà disposta e comunicazioni di rito ai sensi dell'art.94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R.
Riferito alla contestazione di partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto sussistente gravità indiziaria per la partecipazione consapevole del ricorrente al sodalizio sulla base di elementi indiziari concatenati (contatti abituali e ruolo nella consegna del denaro).
art. 73 d.P.R.
Riferito ai reati di cui al capo 14 (illecita cessione/acquisto di stupefacenti); la Corte ha valorizzato le intercettazioni e l'operazione di consegna del denaro quale elemento concreto che collegava il ricorrente all'attività di traffico.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale sulle comunicazioni conseguenti alla decisione che non determina la rimessione in libertà; la Cancelleria è incaricata degli adempimenti comunicativi previsti.
Massime di principio
- La conferma di una misura cautelare in materia di stupefacenti può fondarsi sulla valutazione congiunta di diversi elementi indiziari: frequenti contatti con soggetti apicali, ruolo operativo in singole operazioni (es. consegna di denaro) e conversazioni che dimostrano fiducia e compiti affidati.
- Contatti ripetuti e intercettati con un membro di un sodalizio, se correlati ad altre risultanze (consegna denaro, incarichi preparatori), possono essere valutati come indizio di partecipazione consapevole e non solo di mera disponibilità o subordinazione.
- Il silenzio dei collaboratori di giustizia rispetto a un soggetto non elimina automaticamente la rilevanza degli altri elementi indiziari; assume rilievo probatorio solo se risulta che i collaboratori siano stati specificamente interrogati sul soggetto e abbiano negato conoscenza.
- In sede di Cassazione le censure di merito sulla valutazione complessiva degli elementi indiziari sono difficilmente accoglibili: la Corte verifica errori di diritto o macroscopici vizi logico-motivazionali, non la rivalutazione dei fatti.
- Se si contesta la misura cautelare limitandosi a sostenere che esistono solo rapporti marginali con un indagato, è necessario indicare elementi concreti che smentiscano la sussistenza di compiti operativi (es. prove che escludano la partecipazione in operazioni di consegna, documentazione che dimostri alibi o consistenti contatti esclusivamente personali).
- Per ottenere una rivalutazione delle esigenze cautelari limitata a un solo capo (es. capo 14), è opportuno che la difesa distingua chiaramente e documenti la separabilità degli elementi probatori relativi ai diversi capi.
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