Sentenza n. 466/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’annullamento: - del provvedimento prot. 8514 del 26/07/2024 del Comune di Manciano, recante “comunicazione di diniego (art. 20 comma 6 d.p.r. 380/2001 come recepito dall’art. 142 comma 11 della legge regionale toscana 65/2014 e ss.mm.ii.) sulla domanda presentata al protocollo in data 30/04/2024 con numero 0008514 pratica edilizia n. 8059”, comunicato via pec in data 26/07/2024 al tecnico incaricato dalla società; nonché, ove occorra: - della nota prot. 8514 del 28/06/2024, con cui l’amministrazione comunicava i motivi asseritamente ritenuti ostativi all’accoglimento dell’istanza di permesso di costruire n. 8514 del 30/04/2024; - della nota prot. 10716 del 29/05/2024, recante “chiarimenti su doppia istanza relativa a interventi sullo stesso edificio in presenza di titolo rilasciato”; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche al momento non conosciuto; nonché, ove occorra, e nei limiti di interesse della ricorrente: - dell’art. 11 di cui all’Allegato 2.1 delle N.T.A. del Piano Operativo Comunale del Comune di Manciano approvato e divenuto efficace con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 29/06/2018, nella parte in cui dispone che “Per gli edifici ad uso abitativo soggetti alla categoria di intervento D4, compresi all’interno del perimetro dei centri abitati, sono ammessi, nel rispetto dei limiti imposti dalle distanze dai confini e dai fabbricati esistenti, incrementi di superficie utile lorda ‘una tantum’ per esigenze igienico-funzionali. Tali incrementi non possono comunque superare i seguenti limiti: - fino al raggiungimento della superficie utile di 110 mq. per le unità abitative al di sotto di tale ampiezza; - 20% di superficie utile lorda per quelle oltre 110 mq”, ove venisse applicata retroattivamente; - dell’art. 18 di cui all’Allegato 2.1 delle N.T.A. del Piano Operativo Comunale del Comune di Manciano approvato e divenuto efficace con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 29/06/2018, nella parte in cui dispone che “salvo diversa indicazione degli elaborati grafici le aree inedificate interposte tra gli edifici o comunque ad essi pertinenti dovranno rimanere libere o sistemate a verde, ad eccezione di quanto indicato all’ultimo capoverso del presente articolo. In ogni caso è vietato occupare con qualsiasi costruzione, anche a carattere provvisorio, i giardini, i cortili, ed in genere tutti gli spazi liberi esistenti”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire per interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamento e realizzazione di elementi architettonici ornamentali, unitamente agli atti procedimentali presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il diniego comunale fondato, tra l’altro, sull’asserita incompatibilità del nuovo intervento con un precedente permesso di costruire relativo al medesimo immobile, sul limite agli ampliamenti previsto dall’art. 11 dell’Allegato 2.1 alle N.T.A. del Piano Operativo Comunale, sulla non conformità delle opere esterne all’art. 18 delle medesime N.T.A., sull’inesatta asseverazione e sulla qualificazione di un manufatto come terrazzo anziché lastrico solare. In via principale, la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990, poiché il provvedimento finale avrebbe introdotto una ragione di diniego nuova rispetto al preavviso di rigetto: nel preavviso il Comune aveva contestato che l’immobile avesse già beneficiato di un ampliamento e che non fossero ammissibili ampliamenti incrementali; nel diniego finale aveva invece aggiunto che l’immobile, avendo una superficie di 108,54 mq, non avrebbe potuto beneficiare dell’ampliamento del 20%, ma soltanto di un incremento fino a 110 mq. Sono stati inoltre dedotti difetto di motivazione e di istruttoria, violazione delle garanzie partecipative, contraddittorietà, travisamento dei fatti, falsa applicazione delle N.T.A. e della disciplina regionale sui parametri di superficie, violazione del principio tempus regit actum, illegittimità derivata o subordinata degli artt. 11 e 18 delle N.T.A., nonché l’obbligo di qualificare eventualmente la seconda istanza come variante al precedente permesso di costruire e di consentire la regolarizzazione o integrazione dell’asseverazione.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni comunali di inammissibilità e irricevibilità. Ha ritenuto che gli atti indicati con la formula “ove occorra” fossero impugnabili unitamente al diniego, in quanto atti endoprocedimentali o presupposti privi di autonoma lesività, e ha escluso che la volontà della società di continuare ad avvalersi del precedente titolo edilizio facesse venir meno l’interesse a impugnare il diniego. Nel merito ha accolto la censura relativa alla violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990. Il preavviso aveva contestato l’inammissibilità di un ulteriore ampliamento perché l’immobile aveva già beneficiato di un ampliamento, mentre il provvedimento conclusivo aveva aggiunto una distinta ragione ostativa, fondata sulla superficie di 108,54 mq e sull’applicazione del limite di 110 mq previsto dall’art. 11 delle N.T.A. Tale nuova ragione non era stata portata previamente a conoscenza della società, che non aveva potuto formulare osservazioni sul parametro di superficie e sulla relativa disciplina. Il giudice ha precisato che non è necessaria una perfetta identità letterale tra preavviso e provvedimento finale, ma il diniego deve rimanere inscritto nello schema sostanziale delineato dal preavviso; l’amministrazione può precisare le proprie argomentazioni, ma non introdurre ragioni autonome e nuove. Non è stata ritenuta applicabile la sanatoria processuale dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, anche perché la disposizione, a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. 76/2020, convertito dalla l. 120/2020, esclude espressamente i provvedimenti adottati in violazione dell’art. 10-bis. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Il ricorso è stato accolto nei limiti indicati, con annullamento del diniego e degli atti impugnati, salva la riedizione del potere comunale. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 3.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il preavviso di rigetto deve consentire al privato di conoscere tutte le ragioni sostanziali ostative all’accoglimento dell’istanza; il provvedimento finale non può fondarsi su ragioni nuove non enucleabili dal preavviso.
art. 3 l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La motivazione del diniego deve rendere comprensibili le ragioni della decisione e l’esame delle questioni rilevanti emerse nel procedimento.
art. 9 l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle garanzie partecipative nel procedimento.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis
La sanatoria processuale fondata sulla dimostrazione che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso non opera per i provvedimenti adottati in violazione dell’art. 10-bis.
art. 20, comma 6, d.P.R. 380/2001
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Indicato quale base normativa del diniego del permesso di costruire.
art. 142, comma 11, l.r. Toscana 65/2014
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Indicato quale ulteriore base normativa del procedimento e del diniego edilizio.
art. 11 Allegato 2.1 N.T.A. del Piano Operativo Comunale
gli ampliamenti sopra riportati possono essere concessi una sola volta al fine di evitare una crescita incrementale
Prevede ampliamenti una tantum entro determinati limiti di superficie; la controversia ha riguardato, senza decisione sostanziale del TAR, la corretta applicazione di tali limiti e la possibilità di introdurre il relativo motivo soltanto nel diniego finale.
art. 18 Allegato 2.1 N.T.A. del Piano Operativo Comunale
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato nella contestazione della conformità delle opere esterne e dei setti murari; il motivo è stato assorbito.
d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla l. 11 settembre 2020, n. 120
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Ha modificato l’art. 21-octies, comma 2, escludendo dalla sanatoria processuale i provvedimenti adottati in violazione dell’art. 10-bis.
Massime di principio
- Il preavviso di rigetto deve anticipare al destinatario le ragioni sostanziali, fattuali e giuridiche, che possono impedire l’accoglimento dell’istanza; il provvedimento finale non può introdurre una ragione autonoma e nuova che non sia ricavabile dallo schema delineato nel preavviso.
- Non è richiesta una perfetta identità letterale o una corrispondenza puntuale tra preavviso di rigetto e provvedimento finale, ma il contenuto sostanziale del diniego deve rimanere entro il perimetro già comunicato, potendo l’amministrazione soltanto precisare o articolare motivi già prospettati.
- La violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 incide sul diritto di partecipazione e di difesa quando la nuova ragione di diniego avrebbe potuto essere oggetto di osservazioni capaci, almeno in astratto, di influire sull’esito del procedimento.
- La sanatoria processuale prevista dall’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, basata sulla dimostrazione che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso, non si applica ai provvedimenti adottati in violazione dell’art. 10-bis.
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