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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 707/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto del 11/02/2021 della Corte d'appello di Torino che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento di primo grado che respingeva la richiesta di revoca della misura di sorveglianza speciale di p.s. applicata a Gasperoni (decreto originario 10/04/1995, aggravata 07/06/2001). Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 11, comma 2, del d.lgs. 159/2011 sostenendo che la Corte territoriale non aveva adeguatamente valutato l'attualità della pericolosità alla luce del lungo tempo trascorso dall'ultimo reato, dell'allontanamento dall'Italia e del rilascio condizionato dopo detenzione in Olanda, elementi che a suo dire dimostravano l'efficacia riabilitativa della pena scontata all'estero.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui, nei procedimenti di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge (artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. 159/2011) e non per mera censura della motivazione, salvo il vizio di motivazione inesistente o meramente apparente. Il decreto impugnato è stato ritenuto adeguatamente motivato: la Corte territoriale ha esaminato l'attualità della pericolosità e ha motivato la valutazione tenendo conto dell'evasione dall'esecuzione della misura, della permanenza/attività dell'imputato in Olanda quale base operativa per i traffici, dell'assenza di elementi che dimostrassero un radicale cambiamento di vita, della brevità del periodo detentivo olandese rispetto alla vita antecedente e della insufficienza del rilascio condizionato a provare una specifica riabilitazione. Poiché la motivazione non è apparsa inesistente o meramente apparente, il motivo era generico e già esaminato. Conseguentemente, è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 nella Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.lgs. 159/2011, art. 11, comma 2

    Norma richiamata dal ricorrente in ordine alla valutazione dell'attualità della pericolosità; la Corte ha ritenuto che tale questione sia stata esaminata dal giudice d'appello.

  • d.lgs. 159/2011, art. 10, comma 3

    Stabilisce i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione; richiamata per affermare che la cassazione è ammessa solo per violazione di legge.

  • d.lgs. 159/2011, art. 27, comma 2

    In combinazione con l'art. 10, definisce il regime di impugnabilità nel procedimento di prevenzione, limitando i motivi di cassazione.

  • cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. e

    Esclude in Cassazione la possibilità di dedurre il vizio della motivazione salvo che sia inesistente o meramente apparente.

  • d.lgs. 159/2011, art. 7, comma 1 e art. 10, comma 2, in combinato con art. 125, comma 3 c.p.p.

    Impostano l'obbligo del giudice d'appello di provvedere con decreto motivato; la Suprema Corte ha richiamato questo obbligo per verificare se la motivazione fosse apparentemente assente.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata e quantificata in euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Nei procedimenti per misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; le critiche alla motivazione non sono ammesse in sede di legittimità salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente.
  • La Corte d'appello è tenuta a valutare l'attualità della pericolosità e deve motivare specificamente le ragioni della conservazione della misura: possono essere rilevanti l'elusione delle misure, la permanenza e l'attività criminale all'estero e la persistenza di legami associativi.
  • La mera trascorsa lontananza temporale dall'ultimo reato, lo spostamento di residenza o il rilascio condizionato all'estero non costituiscono automaticamente prova della riabilitazione; occorrono elementi concreti che documentino un radicale cambiamento di vita o l'efficacia specifica della pena scontata.
  • Se il giudice territoriale fornisce una motivazione non apparente che affronta le censure, il ricorso per cassazione è destinato a essere dichiarato inammissibile; la difesa deve dunque proporre censure di diritto precise o dimostrare l'assenza apparente della motivazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze pratiche: condanna alle spese processuali e possibile sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.

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