Ordinanza n. 181/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro autonomo
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 7 novembre 2025, notificato il 10 novembre 2025, con cui era stata respinta l’istanza di conversione del permesso di soggiorno, deducendo contestazioni relative, tra l’altro, alla motivazione concernente la mancanza del requisito reddituale. In sede cautelare, il TAR aveva già ritenuto che il diniego fosse generico sul requisito reddituale e che tale carenza non potesse essere sanata dalla relazione depositata dall’Amministrazione nel giudizio. Con ordinanza cautelare era stato quindi ordinato alla Prefettura di rivalutare esaurientemente la posizione della richiedente e di adottare un nuovo provvedimento motivato di conferma o di revoca del diniego; tale ordine era stato successivamente reiterato.
La decisione
La Prefettura di Piacenza, il 10 luglio 2026, ha depositato un nuovo provvedimento con cui ha motivatamente confermato il precedente rigetto. La ricorrente non ha impugnato il nuovo provvedimento. Il TAR ha ritenuto che, allo stato, non sussistessero più istanze cautelari sulle quali pronunciarsi e ha pertanto disposto la cancellazione della causa dal ruolo della camera di consiglio. Le spese della fase processuale sono state compensate. L’ordinanza non definisce nel merito la domanda di annullamento del diniego originario.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando il giudice cautelare ordina all’amministrazione un riesame motivato dell’atto impugnato e l’amministrazione adotta un nuovo provvedimento di conferma, la mancata impugnazione di quest’ultimo incide sulla permanenza delle istanze cautelari pendenti e può giustificare la cancellazione della causa dal ruolo della camera di consiglio.
- La motivazione del provvedimento amministrativo deve esplicitare in modo concreto gli elementi posti a fondamento della ritenuta mancanza di un requisito sostanziale; una motivazione generica non è sanata dalla relazione depositata dall’amministrazione nel corso del giudizio.
- Il provvedimento adottato in esecuzione di un ordine cautelare di riesame costituisce un nuovo atto lesivo, la cui mancata impugnazione impedisce al giudice cautelare di pronunciarsi su di esso e non consente di estendere automaticamente il giudizio cautelare al suo contenuto.
Come è indicizzato
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