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Sentenza

Sentenza n. 727/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501038

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo definitivo del Tribunale di Cosenza, recante condanna dell’azienda sanitaria al pagamento di somme in favore della ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 402/2021, non opposto e divenuto definitivamente esecutivo, notificato all’amministrazione il 4 giugno 2021. Il titolo condannava l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza al pagamento di euro 64.481,24, degli interessi dovuti secondo la domanda e delle spese della procedura monitoria, oltre accessori. Nonostante la definitività e la notificazione del titolo, l’amministrazione non ha dimostrato di avervi dato esecuzione. La ricorrente ha inoltre richiesto il pagamento degli interessi e delle spese sostenute per ottenere la definitività del decreto ingiuntivo.

La decisione

Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza, rilevando che il decreto ingiuntivo costituiva titolo giudiziale definitivo e che l’amministrazione aveva l’obbligo di adempiere integralmente, senza aver provato l’avvenuto pagamento. Ha dichiarato l’obbligo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza di eseguire il giudicato mediante pagamento delle somme indicate nel decreto, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Ha riconosciuto gli interessi nella misura stabilita dal titolo, ma ha escluso le spese sostenute per ottenere la definitività del decreto, non essendone stato dimostrato l’effettivo pagamento. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega, disponendo che provveda entro i successivi 90 giorni dall’istanza della ricorrente. Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente. L’azienda sanitaria è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 2.852,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di un titolo giudiziale definitivo e autorizzano il giudice amministrativo a ordinare all’amministrazione l’adempimento, fissando un termine e nominando, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice, esercitati nella pronuncia mediante l’ordine di pagamento, la fissazione del termine per adempiere e la nomina del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione di un decreto ingiuntivo non opposto, divenuto definitivamente esecutivo e regolarmente notificato.
  • Nel giudizio di ottemperanza grava sull’amministrazione l’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione del titolo giudiziale; in mancanza di tale prova, il giudice può dichiarare l’obbligo di adempiere integralmente, detratto quanto eventualmente già pagato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza della parte interessata, in caso di persistente inerzia dell’amministrazione.
  • Gli interessi riconoscibili in sede di ottemperanza sono quelli dovuti nella misura stabilita dal titolo giudiziale posto in esecuzione; ulteriori spese devono essere riconosciute solo se ne sia dimostrato l’effettivo pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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