Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37689/2022 del 05/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del GIP che aveva rigettato la richiesta di declaratoria di invalidità/inefficacia o modifica dell'ordine di esecuzione del 15/06/2021. Le censure erano doppie: 1) il nuovo ordine di esecuzione del 15/06/2021 avrebbe illegittimamente incluso frazioni di pena già ricomprese nell'ordine di esecuzione del 02/07/2020, sul quale era stata disposta la sospensione dell'esecuzione (pena di tre anni e quattro mesi); 2) il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto detrarre dalla pena complessiva un periodo di 225 giorni, relativo alla liberazione anticipata che il condannato sostiene essere stata concessa con ordinanza dell'11/08/2021.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Sul primo profilo ha rigettato la censura: ha confermato il principio secondo cui il Pubblico Ministero è tenuto a determinare la pena complessiva e a emettere ordine di carcerazione comprensivo del cumulo anche quando singole condanne, considerate separatamente, avrebbero comportato sospensione per benefici; pertanto l'ordine del 15/06/2021 ha legittimamente sostituito quello del 02/07/2020 alla luce del passaggio in giudicato della sentenza del 27/08/2019. Sul secondo profilo ha invece accolto la censura: il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto esercitare i poteri istruttori di cui all'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., per verificare se il Tribunale di sorveglianza avesse effettivamente disposto la liberazione anticipata (ordinanza dell'11/08/2021) che avrebbe ridotto la pena di 225 giorni; l'omissione di tale accertamento rendeva il provvedimento carente di motivazione. Per tali ragioni la Corte ha annullato il provvedimento impugnato e ha disposto il rinvio al GIP di Venezia per nuovo giudizio senza il vizio rilevato.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. b), c) ed e)

    articolo richiamato come base delle deduzioni di violazione di legge e vizio motivazionale in cassazione

  • art. 13 Cost.

    richiamata nel quadro dei profili di doglianza relativi alle garanzie costituzionali (come parametro di riferimento)

  • artt. 5 e 6 CEDU

    richiamati come parametri sovranazionali relativi alla libertà personale e al giusto processo, invocati dal ricorrente

  • art. 656 cod. proc. pen.

    la Corte interpreta che, una volta unificata la pena mediante cumulo e se la pena complessiva supera i limiti previsti per l'accesso alle misure alternative, la sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 656 non può essere disposta

  • art. 666 cod. proc. pen.

    attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri istruttori: il giudice avrebbe dovuto avvalersi di tali poteri per accertare se fosse stata concessa la liberazione anticipata e così determinare correttamente la pena da espiare

  • l. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    richiamata nell'ambito delle norme che disciplinano benefici penitenziari e misure alternative; utilizzata come riferimento per il tema della liberazione anticipata e dei suoi effetti sul computo della pena

Massime di principio

  • Il Pubblico Ministero è obbligato a determinare e comunicare la pena complessiva mediante cumulo anche quando le singole condanne, considerate separatamente, avrebbero beneficiato della sospensione: il cumulo non è escluso dalla possibilità che singole parti della pena avrebbero potuto fruire di benefici.
  • Un ordine di esecuzione successivo che comprenda una pena complessiva maggiore può legittimamente sostituire un precedente ordine di esecuzione sospeso, se ciò deriva dal passaggio in giudicato di una sentenza che modifica il complesso delle pene da eseguire.
  • Il giudice dell'esecuzione ha il dovere, ai sensi dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., di svolgere gli accertamenti necessari per verificare l'esistenza di provvedimenti che incidono sul computo della pena (es. concessione di liberazione anticipata): l'omissione di tali accertamenti può rendere il provvedimento carente sotto il profilo motivazionale e imputabile a vizio.
  • In presenza di istanze o di possibili provvedimenti che riducono la pena (liberazione anticipata, benefici), chi chiede la determinazione della pena da eseguire dovrebbe allegare o segnalare la relativa documentazione e il giudice dell'esecuzione dovrebbe, se necessario, acquisire d'ufficio le informazioni presso il Tribunale di sorveglianza.
  • In situazioni analoghe, se la pena cumulata supera i limiti per le misure alternative o per la sospensione dell'esecuzione, non è procedibile la sospensione e il cumulo deve essere operato dal PM; viceversa, eventuali riduzioni già formalmente concesse (es. ordinanza di liberazione anticipata) devono essere verificate e computate dal giudice dell'esecuzione prima di fissare l'effettiva pena residua da espiare.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.