Sentenza del 24/05/2018 n. 6224 - Comm. Trib. Prov. Catania
Contenzioso tributario - Omesso deposito degli avvisi di ricevimento di notifica del ricorso - Mancata costituzione dei resistenti - Inammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente non ha depositato gli avvisi di ricevimento relativi alla notificazione a mezzo posta del ricorso. Tali documenti sono necessari per dimostrare che l'atto è effettivamente pervenuto nella sfera di conoscibilità dei destinatari e, quindi, che la notificazione ha raggiunto il proprio scopo e che il contraddittorio è stato instaurato. La notificazione si perfeziona per il notificante con la consegna dell'atto all'ufficiale o al soggetto incaricato della spedizione, mentre per il destinatario si perfeziona con la ricezione, comprovata dall'avviso di ricevimento.
La decisione
La mancata produzione degli avvisi di ricevimento, unita alla mancata costituzione dei resistenti, ha impedito di verificare l'effettiva ricezione del ricorso. Ne è derivata la nullità della notificazione per difetto di prova del contraddittorio e l'inammissibilità del ricorso. La nullità avrebbe potuto essere sanata dalla costituzione dell'intimato, se questa avesse confermato l'effettiva ricezione dell'atto, ma tale costituzione non si è verificata.
Norme richiamate
Art. 20 del D. Lgs. 546/1992
La disposizione disciplina la proposizione e la notificazione del ricorso tributario. La prova della notificazione deve consentire di verificare che il ricorso sia stato portato a conoscenza della controparte; quando la notificazione avviene per posta, l'avviso di ricevimento è necessario per dimostrare la ricezione da parte del destinatario.
Sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002
Afferma il principio del diverso perfezionamento della notificazione: per il notificante al momento della consegna dell'atto al soggetto incaricato della notificazione, per il destinatario al momento della ricezione dell'atto.
Cassazione n. 9906 del 15 giugno 2012
Conferma che l'avviso di ricevimento deve essere prodotto per dimostrare il perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario; la sua mancanza impedisce di provare l'effettiva instaurazione del contraddittorio.
CTP Catania, Sez. 1, sentenza n. 6493/2018
Richiama il principio secondo cui l'omesso deposito dell'avviso di ricevimento determina la nullità della notificazione, sanabile mediante costituzione dell'intimato che confermi la ricezione del ricorso.
Massime di principio
- Chi notifica un ricorso a mezzo posta deve conservare e depositare l'avviso di ricevimento, perché la ricevuta di spedizione dimostra soltanto la consegna all'incaricato della notificazione e non l'effettiva ricezione da parte del destinatario.
- L'assenza dell'avviso di ricevimento può impedire di provare la regolare instaurazione del contraddittorio e condurre all'inammissibilità del ricorso, soprattutto se il resistente non si costituisce.
- La nullità della notificazione può essere sanata dalla costituzione del destinatario, ma solo se tale costituzione dimostra o conferma che il ricorso è stato effettivamente ricevuto.
- Il perfezionamento della notificazione va valutato separatamente: per il notificante rileva la consegna dell'atto al soggetto incaricato, mentre per il destinatario rileva la ricezione documentata dall'avviso di ricevimento.
- In situazioni analoghe è opportuno depositare tempestivamente tutti i documenti di notifica, inclusi gli avvisi di ricevimento, per evitare contestazioni sulla conoscenza dell'atto e sul rispetto del contraddittorio.
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