Cassazione Penale, Sentenza n. 13833/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione per violazione del combinato disposto degli artt. 671, comma 2, cod. proc. pen. e 81, comma 2, cod. pen. in relazione alle modalità di calcolo degli aumenti di pena in caso di reato continuato: dedotto che il tribunale ha commisurato gli aumenti complessivamente rispetto alla pena base senza rispettare il limite normativo (cd. 'limite del triplo'), non ha motivato in concreto e distintamente la misura degli aumenti per ciascuna condotta satellite, non ha scorporato le singole condotte già riunite nelle sentenze di merito e, in alcuni casi, ha determinato aumenti sproporzionati rispetto alle pene già fissate nelle sentenze irrevocabili
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio al Tribunale di Bari, in diversa persona fisica, perché: 1) proceda allo scorporo delle condotte già riunite nelle sentenze di cognizione e individui compiutamente quale sia la condotta che costituisce il reato più grave su cui determinare la pena base; 2) ridetermini la pena base sulla conducta più grave; 3) quantifichi e motivi distintamente gli aumenti di pena per ciascun reato satellite, valutando gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e assicurando che gli aumenti non superino la misura fissata nelle sentenze irrevocabili per i medesimi fatti e che non si tratti di un cumulo materiale mascherato. L'ordinanza è stata quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio limitatamente alla determinazione delle pene.
Norme richiamate
art. 671, comma 2, cod. proc. pen.
Usato come criterio procedurale per il sindacato sul calcolo delle pene in sede di esecuzione; la Corte richiede che il giudice dell'esecuzione motivi compiutamente la rideterminazione della pena in caso di continuazione
art. 81, comma 2, cod. pen.
Richiama il principio secondo cui, nelle ipotesi di più delitti, va individuata la pena per il reato più grave e aumentata per i restanti, con limiti che devono essere rispettati; la Corte segnala che gli aumenti non possono eludere il limite previsto e non devono trasformarsi in un cumulo materiale
art. 133, cod. pen.
Indirizzo per la motivazione degli aumenti: il giudice deve valutare gli elementi che incidono sulla gravità dei singoli reati (circostanze aggravanti/attenuanti) e motivare l'entità degli incrementi in rapporto alla cornice edittale
art. 6, commi 1, 2 e 6, l.n. 401/1989
Norma del fatto-reato richiamata poiché alcune delle condanne riguardavano violazioni di questa disposizione; la Corte osserva che una delle sentenze ritenute più grave era in realtà composta da due distinte condotte e va quindi scorporata per individuare la condotta più grave
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena per reato continuato, deve scorporare le eventuali pluralità di condotte già riunite nella sentenza di merito per individuare compiutamente quale sia la condotta più grave e su quale pena base operare
- Gli aumenti di pena per i reati satellite devono essere quantificati e motivati distintamente per ciascuna condotta; la motivazione può essere più sintetica per aumenti di scarsa entità ma deve comunque consentire il controllo della proporzionalità
- Gli aumenti complessivi applicati non possono eccedere la misura già fissata nelle sentenze irrevocabili per i medesimi fatti; non è ammesso trasformare surrettiziamente il cumulo materiale in una ipotesi di continuazione
- Il giudice deve richiamare e applicare i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (gravità del fatto, colpa/elementi soggettivi, circostanze) quando motiva gli incrementi di pena per ciascun reato satellite
- Se la sentenza di cognizione è carente nell'indicare quale delle più condotte sia la più grave, incombe sul giudice dell'esecuzione l'onere di sopperire a tale omissione mediante scorporo e motivata individuazione della pena base
- In fase di calcolo è necessario verificare il rispetto dei limiti normativi (es. limiti di aumento previsti dall'art. 81 c.2 e il divieto di eccedere la pena già inflitta per le stesse condotte) per evitare annullamenti e rinvii
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