Cassazione Penale, Sentenza n. 22867/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della qualificazione di "amministratore di fatto" attribuita al ricorrente con riferimento al capo q) (art. 5 d.lgs. 74/2000) per omessa presentazione della dichiarazione IVA 2011; il ricorrente sostiene che il ruolo apicale nel consorzio non equivale ad amministrazione di fatto della D Delta, invocando l'autonomia gestionale della consorziata e la legittima attività di direzione/coordimento della capofila, nonché la mancata consapevolezza circa l'impossibilità di adempiere al debito IVA; ha inoltre prodotto la sentenza del Tribunale di Milano relativa al liquidatore Cavasenno ritenendola rilevante a sua difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze riproponessero questioni già affrontate e non avessero la necessaria correlazione con i rilievi motivazionali della Corte d'appello. Ha confermato la valutazione di merito secondo cui il ricorrente esercitava concreti poteri decisionali e amministrativi sulla D Delta (gestione contabile, finanziaria, relazioni con banche e uffici, predisposizione paghe, scelta dei rappresentanti formali), evidenziando uno svuotamento dei poteri dell'amministratore formale e la conseguente configurabilità dell'amministrazione di fatto. Ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini del punto decisivo, la sentenza prodotta sul liquidatore. Per l'esito dell'inammissibilità ha disposto la condanna alle spese e il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; ha altresì ricordato che altri reati sono stati estinti per prescrizione.
Norme richiamate
d.lgs. 74/2000, art. 5
omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 2011 con evasione di C 871.572
L'omessa presentazione della dichiarazione IVA è stata ritenuta attribuibile anche all'amministratore di fatto della società, quando emergano concreti poteri gestori e decisionali esercitati di fatto
cod. pen., art. 416
associazione a delinquere
In sede di merito il ricorrente era stato già valutato promotore e costitutore di un'associazione criminosa finalizzata a reati tributari; la Cassazione ne tiene conto nel quadro fattuale anche se il ricorso verteva su distinto profilo
cod. civ., art. 2602
La difesa ha invocato la natura contrattuale del consorzio per giustificare poteri di direzione/coordimento della capofila; la Corte ha ritenuto però che tale potere, alla prova dei fatti, non escluda la configurazione di amministrazione di fatto ove vi sia effettivo esercizio di funzioni gestorie sulla consorziata
cod. civ., art. 2545-septies
gruppo orizzontale di cooperative e poteri di controllo/coordimento
Richiamato dalla difesa come esempio di legittima attribuzione di poteri di controllo; la Corte ha distinto tra legittimo coordinamento e concreto esercizio di poteri gestori che possono comportare responsabilità
cod. civ., art. 2639
La censura invocava una violazione collegata a questa norma (richiamata nel ricorso), ma la Cassazione ha ritenuto la doglianza formulata senza il necessario confronto con i rilievi di merito e pertanto inammissibile
cod. pen., art. 129
Riferita nelle valutazioni sulla non punibilità e sulla prescrizione intervenuta nel corso del procedimento di legittimità; la Corte ha ricordato l'irrilevanza, ai fini dell'ammissibilità, di questioni ormai ininfluenti sul possibile esito favorevole del ricorso
Massime di principio
- La qualifica di "amministratore di fatto" si fonda sui comportamenti concreti e sui poteri effettivamente esercitati (gestione contabile, decisionale, finanziaria, rapporti con banche/uffici, scelta dei rappresentanti), non sulla mera posizione apicale o sul ruolo di coordinamento interno al consorzio.
- L'esercizio di attività di direzione e coordinamento da parte della capofila non esclude di per sé la legittimità dell'autonomia delle consorziate, ma, se tale direzione si concretizza nello svuotamento delle funzioni gestorie del rappresentante formale, può integrare amministrazione di fatto e responsabilità fiscale.
- In Cassazione i motivi devono confrontarsi puntualmente con le motivazioni di merito: doglianze generiche o astratte che non rispondono ai rilievi della sentenza impugnata sono frequentemente ritenute inammissibili.
- La produzione di pronunce straniere o di altri processi (es. sentenze collegate) è rilevante solo se il collegamento con il punto decisivo del ricorso è esplicitato e significativo; altrimenti può essere considerata irrilevante.
- L'inammissibilità per carenza di correlazione con le motivazioni di merito può comportare, oltre alla perdita del procedimento, l'addebito di spese e sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende) se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- La prescrizione intervenuta su reati connessi non impedisce la valutazione di responsabilità residua per fatti non estinti quando sussistano elementi probatori che ne dimostrino la partecipazione o il concreto esercizio di poteri gestori.
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