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Sentenza

Sentenza n. 1466/2026 - Napoli, Sezione 5

per l’esecuzione della sentenza n. 5809/2024 del 17 settembre 2024 del Tribunale di Napoli, II sezione lavoro.

Giustizia amministrativa202506394

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 1.500 euro mediante emissione di buono elettronico della carta del docente, oltre alle spese di giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza, deducendo il passaggio in giudicato e la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 5809/2024. Ha chiesto che fosse ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro un termine, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire elementi ostativi all'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo accertata l'inottemperanza del Ministero in assenza di elementi ostativi. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del Tribunale di Napoli entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia, compresa la condanna alle spese. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione; il commissario dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di un'astreinte, calcolata nella misura degli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta agli interessi eventualmente già dovuti, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, termine finale coincidente con l'adempimento spontaneo, e limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto in base al giudicato. Il giudice ha precisato che l'eventuale insediamento del commissario non priva l'amministrazione del potere di adempiere spontaneamente, trattandosi di esercizio concorrente del potere amministrativo e di quello sostitutivo commissariale. Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 1.200 euro, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente, nel giudizio di ottemperanza, la condanna dell'amministrazione a una penalità di mora; la misura deve essere determinata secondo un criterio di non manifesta iniquità.

  • art. 1 c.p.a.

    La penalità di mora svolge funzione compulsiva e di garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura ministeriale alla quale appartiene il responsabile nominato commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione di un giudicato da parte dell'amministrazione, non contrastata da specifici elementi ostativi, giustifica l'ordine giudiziale di adempiere entro un termine determinato e la nomina preventiva di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, purché la misura conservi funzione compulsiva e non si traduca in una sproporzionata compensazione economica.
  • Ai fini della quantificazione dell'astreinte, la decorrenza può essere fissata allo spirare del termine assegnato all'amministrazione per adempiere, mentre il termine finale coincide con l'adempimento spontaneo, anche se successivo all'insediamento del commissario ad acta.
  • La nomina del commissario ad acta non priva l'amministrazione del potere di provvedere spontaneamente: fino all'adempimento permane un esercizio concorrente del potere da parte dell'amministrazione e del commissario.
  • La penalità di mora deve essere assoggettata a un limite massimo, individuato nella pronuncia nel 10% dell'importo dovuto in base al giudicato, per evitare che la misura compulsoria divenga fonte di sproporzionata locupletazione del privato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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