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Ordinanza

Ordinanza n. 1358/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202601390

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore di Roma, in data 28 agosto 2019, ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato il 18 maggio 2018. La revoca era fondata sulla produzione di documentazione falsa relativa alla residenza anagrafica: il ricorrente aveva dichiarato di risiedere a Roma, in un determinato immobile, ma il proprietario aveva smentito tale circostanza e riferito di avere ricevuto denaro per agevolare l'ottenimento del titolo di soggiorno. Il ricorrente non ha contestato tale circostanza fattuale, ma ha dedotto la violazione dell'art. 9, comma 9, d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che l'amministrazione, nel disporre la revoca del permesso UE, avrebbe dovuto valutare il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo. Ha inoltre evidenziato che il provvedimento menzionava genericamente tale disposizione, senza esprimere una specifica valutazione sulla possibilità di rilascio di altro titolo. Il ricorrente non aveva partecipato al procedimento di revoca perché irreperibile, ma aveva prodotto in giudizio documenti potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione prevista dalla norma.

La decisione

In sede cautelare il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris con riguardo alla mancata, o comunque generica, valutazione dell'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo ai sensi dell'art. 9, comma 9, d.lgs. n. 286/1998. Sebbene la falsità della documentazione relativa alla residenza non fosse stata contestata, l'amministrazione avrebbe dovuto esaminare specificamente la posizione dello straniero ai fini dell'eventuale rilascio di un diverso titolo, tenendo conto anche dei documenti prodotti in giudizio e ferma la discrezionalità amministrativa. Ritenuto altresì sussistente il periculum in mora, il TAR ha sospeso nelle more il provvedimento di revoca e ordinato all'amministrazione il riesame della posizione del ricorrente, quantomeno ai fini della possibile concessione di un permesso ad altro titolo. La decisione sulle spese della fase cautelare è stata differita; la prosecuzione è stata fissata alla camera di consiglio del 25 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 9, d.lgs. n. 286/1998

    Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l’espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico

    La revoca del permesso UE impone all'amministrazione di valutare specificamente, quando non debba essere disposta l'espulsione, la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno ad altro titolo; il mero richiamo generico alla disposizione non è sufficiente.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la valutazione della domanda cautelare e per l'adozione della sospensione del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Quando viene revocato un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e non ricorrono i presupposti per l'espulsione, l'amministrazione deve valutare specificamente la possibilità di rilasciare allo straniero un permesso di soggiorno ad altro titolo ai sensi dell'art. 9, comma 9, d.lgs. n. 286/1998.
  • Il mero richiamo generico, nel provvedimento di revoca, alla disposizione che prevede il rilascio di un diverso titolo di soggiorno non equivale a una valutazione concreta e specifica della posizione dello straniero.
  • In sede cautelare, la mancata valutazione della possibile conversione o sostituzione del titolo di soggiorno può giustificare il riesame della posizione dell'interessato e, nelle more, la sospensione dell'efficacia del provvedimento di revoca.
  • L'ordine di riesame non comporta il riconoscimento automatico del diritto al rilascio di un diverso permesso di soggiorno, restando ferma la discrezionalità dell'amministrazione nella verifica dei presupposti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomateriePermesso UE per soggiornanti di lungo periodo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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