Ordinanza n. 16624/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comunicazione della Questura di Frosinone dei motivi ostativi all’avvio del procedimento di ammonimento, con dichiarazione di non accoglibilità dell’istanza, e mancato riscontro alle ulteriori richieste contenute nell’esposto
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la comunicazione del 7 luglio 2026 con cui la Questura di Frosinone ha dichiarato non accoglibile l’istanza di ammonimento presentata il 29 giugno 2026 ai sensi dell’art. 8 d.l. 11/2009. Ha inoltre lamentato il silenzio sulle richieste, contenute nello stesso esposto, di sgombero di locali adibiti a magazzino perché ritenuti inagibili e di accertamenti sull’eventuale uso di sostanze psicotrope e sulla capacità di intendere e volere dei soggetti interessati, con eventuale trattamento sanitario. Ha chiesto l’annullamento dell’atto e che le amministrazioni fossero obbligate ad avviare e concludere con provvedimento espresso, motivato e adeguatamente istruito il procedimento di ammonimento, nonché a pronunciarsi sulle altre istanze o a trasmetterle alle autorità competenti informandola.
La decisione
Il TAR non ha definito il ricorso. Ha ritenuto prima facie che l’istanza di ammonimento sia idonea a far sorgere un obbligo di provvedere ai sensi dell’art. 2 l. 241/1990 e ha disposto un incombente istruttorio a carico della Questura di Frosinone: entro 30 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza, la Questura dovrà depositare una relazione con puntuali chiarimenti sulle iniziative assunte in riscontro all’istanza, insieme agli eventuali atti istruttori e provvedimentali non conosciuti o non comunicati alla ricorrente. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio dell’11 gennaio 2027; nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
Ritenuto che l’istanza di ammonimento ex art. 8 del d.l. 11/2009 presentata dalla ricorrente appaia prima facie idonea a far sorgere un obbligo di provvedere ex art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
L’istanza di ammonimento prevista dall’art. 8 d.l. 11/2009 appare, in via preliminare, idonea a determinare un obbligo dell’amministrazione di provvedere.
Ritenuto che l’istanza di ammonimento ex art. 8 del d.l. 11/2009 presentata dalla ricorrente appaia prima facie idonea a far sorgere un obbligo di provvedere ex art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
La presentazione di un’istanza di ammonimento come quella in esame appare idonea a far sorgere l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento.
artt. 2, comma 2, e 46, comma 2, c.p.a.
Ritenuto che la Questura di Frosinone debba produrre una relazione, ai sensi degli artt. 2, co. 2, e 46, co. 2, c.p.a. e 213 c.p.c., recante puntuali chiarimenti e informazioni sulle iniziative assunte in riscontro a tale istanza, accompagnata dal deposito degli atti istruttori e provvedimentali eventualmente adottati e alla ricorrente non noti o comunicati, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della presente ordinanza
Nel disporre l’istruttoria, il TAR ha richiesto all’amministrazione una relazione puntuale sulle iniziative assunte e il deposito degli eventuali atti relativi al procedimento.
Ritenuto che la Questura di Frosinone debba produrre una relazione, ai sensi degli artt. 2, co. 2, e 46, co. 2, c.p.a. e 213 c.p.c., recante puntuali chiarimenti e informazioni sulle iniziative assunte in riscontro a tale istanza, accompagnata dal deposito degli atti istruttori e provvedimentali eventualmente adottati e alla ricorrente non noti o comunicati, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della presente ordinanza
La disposizione è richiamata a fondamento della richiesta istruttoria di chiarimenti e informazioni rivolta alla Questura.
Massime di principio
- Un’istanza di ammonimento ai sensi dell’art. 8 d.l. 11/2009 può essere idonea, almeno prima facie, a far sorgere in capo all’amministrazione l’obbligo di provvedere ai sensi dell’art. 2 l. 241/1990.
- Nel giudizio sul silenzio o sul mancato riscontro a un’istanza, il giudice può richiedere all’amministrazione una relazione puntuale sulle iniziative assunte e il deposito degli atti istruttori e provvedimentali eventualmente adottati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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