Ordinanza n. 16560/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione -della comunicazione di depennamento 0002978 del 10/07/2026 con cui l’USP Asti ha così decretato: “che dalle verifiche condotte nel corso delle operazioni preliminari di validazione previste dai commi 6 e 7 dell’art. 8 dell’Ordinanza Ministeriale, è emersa la presenza nelle GPS di candidati che hanno dichiarato il possesso di un titolo non conforme ai requisiti previsti dalla stessa dell’Ordinanza Ministeriale per l’accesso nella rispettiva classe di concorso; DECRETA per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa in essa citata, l’esclusione dalle GPS dei candidati inclusi nell’elenco allegato, costituente parte integrante del presente decreto. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dello scrivente Ambito Territoriale sostituisce qualsiasi forma di comunicazione ed ha valore di notifica agli interessati”; - dei bollettini di nomina, per gli incarichi a tempo determinato per l’Usp di Asti, ove non figura l’odierna ricorrente a causa del depennamento (All. 7,8,9,10,11,12,13).Di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: depennamento dalle graduatorie provinciali per le supplenze disposto dall'Ambito Territoriale di Asti e bollettini di nomina per incarichi a tempo determinato dai quali la ricorrente non risulta inclusa
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la comunicazione di depennamento del 10 luglio 2026, con cui l'Ufficio scolastico di Asti l'ha esclusa dalle GPS rilevando che il titolo dichiarato non era conforme ai requisiti previsti per l'accesso alla classe di concorso, nonché i successivi bollettini di nomina per supplenze a tempo determinato, dai quali non risultava. Il TAR osserva che la ricorrente ha contestato atti relativi alla formazione e gestione delle graduatorie, senza chiedere l'annullamento dell'O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026. Non sono riportate ulteriori specifiche censure di merito, poiché l'ordinanza è limitata alla questione del riparto di giurisdizione.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito del ricorso né ha dichiarato definitivamente il difetto di giurisdizione. Ha rilevato che, secondo la giurisprudenza richiamata, le controversie sulla validità dell'atto generale che disciplina l'accesso alle graduatorie spettano al giudice amministrativo, mentre quelle sulla gestione delle graduatorie e sulla corretta attribuzione del punteggio in base ai titoli posseduti spettano al giudice ordinario. Poiché nel caso concreto sono stati impugnati atti relativi alle GPS senza contestare l'ordinanza ministeriale presupposta, ha sottoposto alle parti la possibile sussistenza del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, assegnando trenta giorni dalla comunicazione per osservazioni esclusivamente su tale profilo. Ha rinviato la prosecuzione alla camera di consiglio del 1 dicembre 2026.
Norme richiamate
Ritenuto, pertanto, di dover sollecitare, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il contraddittorio delle parti sulla possibile sussistenza del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, con invito a presentare memorie, esclusivamente su tale profilo, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
Il giudice, prima di decidere la questione rilevata d'ufficio sul possibile difetto di giurisdizione, sollecita il contraddittorio delle parti e assegna loro un termine per presentare osservazioni.
Massime di principio
- Le controversie che contestano la validità dell'atto amministrativo generale che disciplina l'accesso alle graduatorie appartengono alla giurisdizione amministrativa; quelle che riguardano la gestione delle graduatorie e la corretta attribuzione del punteggio in base ai titoli posseduti sono devolute alla giurisdizione ordinaria.
- Quando il giudice rileva d'ufficio la possibile sussistenza del difetto di giurisdizione, deve sollecitare il contraddittorio delle parti prima di decidere la questione.
Come è indicizzato
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