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Ordinanza

Ordinanza n. 16569/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l’annullamento, previa sospensione (o concessione di idonea misura cautelare), de: - il diniego di visto di ingresso per residenza elettiva adottato dal Consolato generale d’Italia a -OMISSIS- il 15/05/2026 (Prot: -OMISSIS-) (il “Diniego di Visto” o anche il “Provvedimento”); - la “Guidance Notes on supportive documents for Elective Residency visa applications” allegata al Provvedimento; - ogni altro atto presupposto/connesso/consequenziale.

Giustizia amministrativa202607912

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto d’ingresso per residenza elettiva adottato dal Consolato generale d’Italia il 15 maggio 2026, con la guidance note allegata e gli atti presupposti, connessi o consequenziali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego di visto per residenza elettiva e la guidance note allegata, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare. Il testo non espone i motivi di merito del ricorso. In camera di consiglio il Collegio ha rilevato d’ufficio la possibile inammissibilità per mancata apostille o legalizzazione della procura alle liti, apparentemente rilasciata all’estero, sottoponendo la questione alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. Ha inoltre ritenuto necessario acquisire dalla sede diplomatica una relazione dettagliata sui fatti, corredata dagli atti richiamati.

La decisione

Il TAR non ha deciso né la domanda cautelare né la questione di ammissibilità del ricorso. Ha assegnato trenta giorni per gli incombenti istruttori: la sede diplomatica dovrà trasmettere una relazione dettagliata sui fatti di causa con gli atti richiamati e le parti potranno interloquire sulla possibile inammissibilità connessa alla mancata apostille o legalizzazione della procura. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 1° dicembre 2026. Nessuna statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ritenuto di sottoporre, ex art 73 c. 3 c.p.a., ad entrambe le parti ad entrambe le parti la questione rilevata d'ufficio della possibile inammissibilità del ricorso in quanto la procura alle liti, apparentemente rilasciata all'estero, non è stata sottoposta ad apostille o legalizzazione, tenuto conto dell'Ad. Plen 2 ottobre 2025 n.11;

    La questione di possibile inammissibilità rilevata d’ufficio deve essere sottoposta alle parti prima della decisione.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo

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