Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4818/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha disposto la consegna del ricorrente alle autorità rumene in esecuzione di mandato di arresto europeo (MAE) relativo a pena di 2 anni e 3 mesi per due reati di guida senza patente, uno in stato di ebbrezza, commessi in Romania nel 2019 e 2020. Il ricorrente deduce nullità per violazione degli artt. 125 e 606 c.p.p. e per errata applicazione dell'art. 18-bis, comma 2, Legge n. 69/2005, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato la documentazione comprovante un radicamento in Italia (certificato INPS con contribuzioni dal 2011, CUD 2019, contratti di locazione 2021-2022, documentazione della convivente) e che tale radicamento avrebbe dovuto impedire la consegna.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello ha valutato i documenti prodotti (estratto INPS, contratti di locazione, CUD) e li ha giudicati probatoriamente inidonei a dimostrare una presenza continuativa in Italia per almeno cinque anni: la contribuzione risultava intermittente e per periodi molto brevi, mancava certificazione per alcuni anni rilevanti, i contratti di locazione risultavano continuativi solo da novembre 2023 o non registrati con pagamenti non pienamente verificabili, e le dichiarazioni su periodi precedenti erano generiche e non verificabili. La Corte ha inoltre valorizzato atti processuali rumeni (testimonianza che collegava il ricorrente alla Romania e precedenti condanne) e ha ritenuto che non sussistesse il requisito della residenza/dimora continuativa quinquennale richiesto dall'art. 18-bis L.69/2005. Perciò la decisione impugnata non presenta vizi di legge che giustifichino annullamento in Cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 18-bis, comma 2, Legge 22 aprile 2005, n. 69

    Consente alla corte di appello di rifiutare la consegna se la persona legittimamente ed effettivamente risiede o dimora continuativamente in Italia da almeno cinque anni e purché la pena possa essere eseguita in Italia; richiede che la corte indichi specifici indici rivelatori e i criteri di valutazione

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come norma la cui violazione avrebbe determinato nullità; la Corte di cassazione non ha ravvisato, dai motivi esposti, una violazione che importasse nullità della decisione impugnata

  • art. 606 c.p.p., lett. b), c) e e)

    Norme che individuano i motivi di impugnazione in Cassazione (violazione di norme di diritto, mancata o contraddittoria motivazione, vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto che le doglianze del ricorrente attengano alla valutazione della motivazione senza evidenziare i vizi di legge consentiti per il sindacato di Cassazione

  • art. 22, comma 1, Legge 22 aprile 2005, n. 69

    Richiama l'ambito di sindacato della Corte di cassazione sulle sentenze rese ai sensi della legge sui mandati di arresto europei; la sentenza è stata ritenuta incensurabile in quella sede

  • art. 17, Legge 22 aprile 2005, n. 69

    Norma di riferimento sulle pronunce in materia di mandato di arresto europeo; la sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi di tale disciplina e quindi soggetta al limitato sindacato di legittimità in Cassazione

Massime di principio

  • Per ottenere il rifiuto della consegna ai sensi dell'art. 18-bis L.69/2005 è necessario dimostrare una residenza o dimora effettiva e continuativa in Italia per almeno cinque anni mediante indici chiari: continuità temporale, stabilità lavorativa e contributiva, contratti registrati, collegamenti familiari e fiscali
  • Documenti con contribuzioni discontinue o periodi di lavoro molto brevi possono risultare insufficienti a provare il radicamento quinquennale; la continuità e la verificabilità degli atti (contratti registrati, certificazioni complete) sono essenziali
  • La corte di appello deve esaminare e motivare singolarmente gli indici prodotti e i criteri di valutazione; la mera critica alla motivazione è valutabile in Cassazione solo se si traduce in vizio di diritto o di specifiche norme di procedura
  • La presenza di fatti e testimonianze che collocano l'imputato nello Stato richiesto al tempo della commissione dei reati indebolisce fortemente la tesi del radicamento in Italia
  • In procedimenti M.E.E. l'onere di prova sul radicamento ricade sul richiedente il rifiuto della consegna; è preferibile produrre documentazione continuativa, ufficiale e verificabile (INPS con periodi continuativi, CUD, buste paga, contratti di locazione registrati, certificazioni anagrafiche)

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.