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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08505/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per la violazione degli obblighi connessi alla misura di prevenzione, deducendo: 1) vizio di motivazione sull'elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011, sostenendo in sostanza che non sarebbe stato correttamente accertato il luogo di dimora e la consapevolezza della violazione; 2) violazione dell'art. 62-bis c.p. per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di legittimità ha ritenuto entrambe le censure inammissibili perché di fatto e manifestamente infondate, oltre che sostanzialmente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese in appello. In particolare, ha valorizzato la nozione di "dimora" come luogo in cui il soggetto intende dimorare, coincidente con il territorio del comune indicato, ha rilevato che la ricorrente risultava dimorante a Ribera senza formale comunicazione di variazione, e ha ritenuto implausibile l'ignoranza della violazione essendo stata sorpresa a Palermo, a notevole distanza dal comune di dimora e in orario notturno. Ha inoltre osservato che, trattandosi di contravvenzione, anche l'eventuale negligenza circa il mutamento del luogo di dimora integrerebbe comunque il requisito soggettivo punibile a titolo di colpa. Quanto alle attenuanti generiche, ha confermato il diniego per la gravità della condotta e per la personalità negativa desunta dai numerosi precedenti penali, dalle plurime violazioni della misura di prevenzione e dalle evasioni pregresse, non emergendo elementi positivi idonei a giustificarne il riconoscimento.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo ipotesi di esonero ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La Corte ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze sull'elemento oggettivo e soggettivo del reato e sul diniego delle attenuanti generiche, richiamando anche l'adeguata motivazione della sentenza di appello.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    La violazione dell'obbligo connesso alla misura di prevenzione è ritenuta configurabile quando il soggetto si allontana dal comune di dimora senza preventiva variazione comunicata all'autorità; la nozione di dimora è intesa come luogo in cui il soggetto intende stabilmente dimorare, coincidente con il territorio comunale indicato.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate in assenza di elementi positivi concreti, tenendo conto della gravità della condotta e della personalità negativa dell'imputata desunta dai precedenti e dalle reiterate violazioni.

  • art. 42 c.p.

    Per la contravvenzione in esame, anche la negligenza nella condotta può integrare l'elemento soggettivo, essendo il fatto punibile anche a titolo di colpa.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di violazione degli obblighi connessi alla misura di prevenzione, la nozione di dimora va letta in senso sostanziale come luogo di stabile riferimento territoriale, sicché lo spostamento in altro comune senza formale comunicazione può integrare la violazione contestata.
  • La consapevolezza della violazione può essere desunta da elementi fattuali oggettivi, quali la notevole distanza dal luogo di dimora e l'orario notturno della condotta, rendendo infondata la deduzione di un errore incolpevole non sorretto da prova.
  • Quando la fattispecie è contravvenzionale, l'elemento soggettivo può essere integrato anche dalla colpa, sicché la mera negligenza nel verificare o comunicare il mutamento del luogo di dimora non esclude la responsabilità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice valorizza in modo non apodittico la gravità del fatto e una personalità negativa dell'imputato emergente da precedenti specifici e reiterazione di condotte analoghe.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure di merito già adeguatamente vagliate in appello e risolte con motivazione logica e giuridicamente corretta.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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