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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33027/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una psicologa ambulatoriale che aveva prestato attività in favore della soppressa USL di Taranto con convenzioni a tempo determinato e chiedeva il risarcimento del danno derivante dall’omesso versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo 1 marzo 1987-31 dicembre 1995, danno da concretizzarsi al momento della liquidazione della pensione. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda e la Corte d’appello aveva rigettato il gravame dell’ASL, confermando la condanna generica al risarcimento. In cassazione l’ASL ha dedotto: difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo o della Corte dei conti; difetto di legittimazione passiva dell’ASL per i rapporti anteriori alla soppressione della USL; erronea interpretazione dell’ACN del 23 marzo 2005 e delle fonti richiamate, sostenendo che l’obbligo contributivo riguardasse solo i medici specialisti; erronea decorrenza e prescrizione dell’azione risarcitoria; inapplicabilità della disciplina sulla Gestione separata; improcedibilità per la proroga del termine di regolarizzazione contributiva; vizi di motivazione; censura sulla mancata compensazione delle spese.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso nel suo complesso, ha respinto il primo motivo sulla giurisdizione, ha dichiarato infondati i profili di vizio motivazionale, ha accolto il secondo motivo nei limiti in cui contestava la legittimazione passiva dell’ASL per i debiti maturati fino al 31 dicembre 1994, ha dichiarato inammissibili il terzo, il quinto, il sesto e l’ottavo motivo, e ha respinto il quarto motivo sulla prescrizione del danno. La sentenza d’appello è stata cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto della domanda risarcitoria proposta contro l’ASL limitatamente al periodo fino al 31 dicembre 1994. Le spese dell’intero processo sono state compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 37 c.p.c.

    richiamato come norma sulla giurisdizione, ma il giudice di legittimità ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario in ragione dell’unitarietà del rapporto e della sua prosecuzione oltre il 30 giugno 1998

  • art. 45, comma 17, d.lgs. n. 80 del 1998

    invocato per sostenere il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; la censura è stata respinta

  • art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001

    interpretato nel senso che la giurisdizione del giudice ordinario è la regola per le controversie che riguardino anche solo in parte il periodo successivo al 30 giugno 1998, se la fattispecie è unitaria

  • art. 1, comma 2, Codice di giustizia contabile

    richiamato nella doglianza sulla giurisdizione della Corte dei conti; la Corte ha escluso che la lite riguardasse il rapporto previdenziale in sé

  • art. 3 d.lgs. n. 502 del 1992

    invocato sulla legittimazione passiva della ASL in relazione alla successione tra USL e nuove aziende sanitarie

  • art. 5, comma 1, l. regionale n. 39 del 2006

    richiamato per sostenere che i debiti delle soppresse strutture non gravassero sulla ASL convenuta

  • art. 6, comma 1, l. n. 724 del 1994

    letto insieme alle norme sulla successione delle Regioni nei debiti delle USL soppresse; per i debiti anteriori al 31 dicembre 1994 è esclusa la legittimazione passiva delle ASL

  • art. 12 ACN 23 marzo 2005

    richiamato dalla ricorrente per negare l’applicabilità dell’obbligo contributivo alla lavoratrice; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità

  • art. 48 ACN 23 marzo 2005

    indicato dalla sentenza di merito come fonte dell’obbligo contributivo; la Cassazione non ne ha scrutinato nel merito l’applicabilità alla lavoratrice

  • art. 1 d.P.R. 22 ottobre 1981

    invocato nella censura sull’interpretazione dell’ACN e sulla platea dei destinatari

  • art. 48 l. n. 833 del 1978

    richiamato quale fonte del sistema dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali

  • art. 12 preleggi

    richiamato sia per i criteri interpretativi dei contratti collettivi sia per la lettura dell’art. 360 c.p.c. sulla motivazione ridotta al minimo costituzionale

  • art. 2946 c.c.

    il diritto al risarcimento per omessa contribuzione decorre, secondo la Corte, dal momento in cui si verifica anche la perdita totale o parziale della prestazione previdenziale; da tale momento decorre la prescrizione decennale

  • art. 2935 c.c.

    invocato per sostenere che la prescrizione dell’azione risarcitoria decorresse prima; la Corte ha escluso che il diritto fosse esigibile prima della perdita della prestazione

  • art. 2116 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla tutela previdenziale e al nesso tra omissione contributiva e danno

  • art. 1227 c.c.

    richiamato per il concorso colposo del creditore, ma la relativa doglianza è stata respinta

  • legge n. 335 del 1995

    invocata sia sulla decorrenza dell’obbligo contributivo sia sulla proroga del termine di regolarizzazione; ritenuta non conferente rispetto ai fatti di causa, riferiti al periodo 1987-1995 e non alla Gestione separata

  • art. 9, comma 3, lett. b), d.l. n. 228 del 2021, conv. in l. n. 15 del 2022

    ritenuto inconferente perché relativo alla regolarizzazione dei contributi dovuti alla Gestione separata dal 1° gennaio 1996

  • art. 3, comma 10-ter, l. n. 335 del 1995

    richiamato come disposizione introdotta dal d.l. n. 228 del 2021; ritenuta non applicabile alla contribuzione oggetto della domanda

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per il vizio di motivazione apparente; la sentenza d’appello è stata ritenuta adeguatamente motivata

  • art. 24 Cost.

    richiamato nelle doglianze sulla motivazione e sulle spese, senza esito favorevole per la ricorrente

  • art. 111 Cost.

    richiamato per il vizio motivazionale; la Corte ha applicato il principio del minimo costituzionale della motivazione

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per contestare le spese; la censura è stata dichiarata inammissibile

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è stata considerata espressione di potere discrezionale del giudice di merito

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    richiamato nella censura sulle spese e sul contributo unificato

  • art. 360 c.p.c.

    usato come base formale delle censure di legittimità, ma la Corte ha distinto tra violazione di legge e motivazione nei limiti del minimo costituzionale

Massime di principio

  • Nelle controversie relative all’omesso versamento dei contributi connessi a un rapporto di lavoro o convenzionale protrattosi oltre il 30 giugno 1998, la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando la fattispecie è unitaria e la domanda è proposta in costanza di rapporto; la giurisdizione amministrativa resta limitata alle sole vicende integralmente anteriori a tale data, mentre la Corte dei conti è competente solo se la lite investe direttamente il rapporto previdenziale del soggetto già in quiescenza.
  • La motivazione è sindacabile in cassazione soltanto nei casi di anomalia motivazionale che integri una violazione costituzionalmente rilevante; non è più deducibile il mero difetto di sufficienza della motivazione, essendo necessario che vi sia motivazione assente, apparente, perplessa o internamente irriducibile.
  • In caso di soppressione delle USL e istituzione delle nuove aziende sanitarie, per i debiti maturati prima del 31 dicembre 1994 la legittimazione passiva delle ASL va esclusa, poiché la successione nei rapporti debitori delle vecchie unità sanitarie fa capo alle Regioni tramite le gestioni liquidatorie o stralcio.
  • La domanda risarcitoria per omessa contribuzione previdenziale non si prescrive dal solo momento della maturazione dell’omissione, ma dal momento in cui si verificano insieme l’inadempimento contributivo e la perdita totale o parziale della prestazione previdenziale; solo da quel momento decorre la prescrizione ordinaria decennale.
  • Le censure di legittimità devono confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; una doglianza che si limiti a contestare astrattamente l’interpretazione di una fonte o la sua applicabilità, senza misurarsi con gli argomenti decisivi della decisione di merito, è inammissibile per difetto di specificità.
  • Le norme introdotte per la regolarizzazione dei contributi dovuti alla Gestione separata dal 1° gennaio 1996 non sono utilizzabili per controversie aventi a oggetto omissioni contributive riferite a periodi anteriori e concernenti rapporti diversi da quelli per cui quella gestione è stata istituita.
  • La compensazione delle spese processuali resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non nei limiti di violazione dei presupposti legali specifici.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiGiurisdizioneImpostazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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