Cassazione Civile, Ordinanza n. 09532/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte del Tribunale di Bolzano e poi della Corte d'appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano, della domanda di esdebitazione proposta da un fallito persona fisica, socio accomandatario di una società in accomandita semplice, volta a ottenere la declaratoria di inesigibilità dei debiti residui non soddisfatti nel fallimento. I giudici di merito avevano negato il beneficio sia per ritenuta carenza del requisito oggettivo, valorizzando una percentuale di soddisfacimento dei creditori giudicata irrisoria, sia per mancanza del requisito soggettivo, ritenendo che il fallito non avesse cooperato in modo pieno con la curatela nella valutazione di una partecipazione societaria del 48% in altra società, poi rivelatasi sottostimata. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 142 l.fall. e dell'art. 12 preleggi per aver la Corte d'appello introdotto soglie minime di soddisfacimento non previste dalla norma; con il secondo ha censurato la valutazione di non collaborazione, sostenendo di non essere tenuto a una cooperazione specifica su elementi che non conosceva; con il terzo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, cioè la duplicazione di un credito nello stato passivo con effetto sulla percentuale di soddisfacimento; con il quarto ha dedotto omesso esame del fatto che i beni immobili della società partecipata sarebbero stati acquistati dopo la dichiarazione di fallimento, circostanza che gli avrebbe impedito di conoscerne l'esistenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare ha ritenuto nulla la notifica del ricorso all'Agenzia delle Entrate perché eseguita presso l'Avvocatura Distrettuale e non presso l'Avvocatura Generale, ma ha affermato che il vizio era sanato ex tunc dalla costituzione dell'ente, con conseguente tempestività del controricorso. Nel merito, ha ritenuto inammissibili il secondo e il quarto motivo perché, sotto la veste di violazione di legge, motivazione mancante o omesso esame di fatti decisivi, sollecitavano in realtà una diversa ricostruzione del fatto e una diversa valutazione delle prove, non consentite in cassazione. Poiché tali motivi investivano la ratio decidendi autonoma e sufficiente della decisione, fondata sulla ritenuta non meritevolezza del fallito per mancata collaborazione con gli organi della procedura, la Corte ha dichiarato inammissibili anche il primo e il terzo motivo per difetto di interesse, dato che la loro eventuale fondatezza non avrebbe comunque condotto alla cassazione della decisione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 142 l.fall.
Il beneficio dell'esdebitazione spetta al fallito persona fisica solo se coopera con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile e senza ritardare la procedura; la mancata collaborazione può integrare causa di esclusione del beneficio.
art. 12 disposizioni preliminari al codice civile
È richiamato dal ricorrente per contestare l'interpretazione estensiva della norma fallimentare, ma la Corte non accoglie la censura.
art. 2285 c.c.
È menzionato come base del recesso della curatela dalla società partecipata in conseguenza della stima della quota.
art. 370 c.p.c.
Il termine per il controricorso non decorre se la notifica del ricorso introduttivo è originariamente inefficace, con conseguente tempestività del controricorso depositato dopo la sanatoria.
art. 111 Cost.
Richiamato in chiave di economia processuale e celerità del giudizio, per giustificare l'esame prioritario dei motivi attinenti alla ratio decidendi autonoma.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità, le censure che formalmente denunciano violazione di legge, nullità della motivazione o omesso esame di fatti decisivi sono inammissibili quando, in realtà, mirano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti di causa.
- Quando una decisione è sorretta da una ratio decidendi autonoma e sufficiente, il ricorso che non la colpisce utilmente rende inammissibili, per difetto di interesse, anche le ulteriori censure rivolte a ragioni concorrenti o subordinate della pronuncia.
- L'esdebitazione del fallito persona fisica presuppone una collaborazione effettiva e leale con gli organi della procedura; la mancata segnalazione di elementi rilevanti per la valorizzazione dell'attivo può giustificare il diniego del beneficio.
- Nel controllo di legittimità, la contestazione dell'accertamento di merito sulla collaborazione del fallito o sulla conoscenza di circostanze rilevanti non è ammissibile se si limita a proporre una lettura alternativa dei fatti senza evidenziare un vero vizio di sussunzione o un omesso esame decisivo.
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