Cassazione Civile, Ordinanza n. 10159/2023 del 17/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia trae origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, relativa a IVA per l’anno d’imposta 2007 per complessivi euro 232.622,19. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello della società contribuente, ritenendo che la stessa avesse chiesto il riconoscimento di un credito IVA di euro 158.778,00 maturato nell’anno 2004 e dichiarato con integrativa presentata nel 2009, già però negato con sentenza passata in giudicato della stessa CTR. La società ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., assumendo che i giudici di merito non avrebbero considerato un provvedimento di sgravio emesso dall’Agenzia nel 2010 su altra cartella, che secondo la ricorrente attestava il riconoscimento del credito IVA; con il secondo deduce violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente attribuito efficacia di giudicato esterno a una precedente sentenza riguardante una cartella diversa, relativa all’anno 2005, e non a quella oggetto del presente giudizio per l’anno 2007.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché proposto in violazione della disciplina della "doppia conforme" ex art. 348-ter c.p.c., osservando inoltre che la ricorrente non aveva indicato in modo specifico le diverse rationes decidendi delle sentenze di primo e secondo grado. Ha invece rigettato nel merito il secondo motivo, affermando che il giudicato esterno formatosi sulla precedente decisione relativa al medesimo credito IVA precludeva il riesame della stessa questione, poiché i due giudizi vertevano sullo stesso rapporto tributario e sul medesimo credito, semplicemente trascinato negli anni successivi. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come base del controllo automatizzato che aveva portato all’emissione della cartella di pagamento.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo di ricorso fondato sull’omesso esame di un fatto decisivo è stato ritenuto inammissibile in presenza di doppia conforme.
art. 348-ter c.p.c.
La disciplina della doppia conforme impedisce il ricorso per cassazione sul vizio motivazionale se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto delle due decisioni di merito siano diverse.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Invocato per denunciare la violazione dell’art. 324 c.p.c., ma senza successo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato per denunciare la violazione dell’art. 2909 c.c., ma il motivo è stato rigettato.
art. 324 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l’efficacia del giudicato esterno.
art. 2909 c.c.
Applicato dalla Corte per affermare che il giudicato fa stato tra le parti nei limiti oggettivi del medesimo rapporto tributario e del medesimo credito.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Usato per dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario il giudicato esterno si estende anche a rapporti formalmente veicolati da atti diversi, quando sia identico il rapporto tributario sostanziale e il medesimo credito o punto fondamentale già accertato con sentenza definitiva.
- Ai fini dell’efficacia preclusiva del giudicato, rilevano la causa petendi e il petitum sostanziale, non la mera diversità formale degli atti impugnati nei diversi giudizi.
- In presenza di "doppia conforme", il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Nel giudizio di cassazione non è necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione quando la lite riguarda il merito della pretesa tributaria e non l’attività dell’agente stesso, essendo quest’ultimo mero destinatario del pagamento.
- La preclusione da giudicato opera anche se il successivo giudizio ha finalità diverse, purché sia comune il punto fondamentale già deciso e la nuova domanda riguardi lo stesso bene della vita già scrutinato.
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