Cassazione Civile, Ordinanza n. 10641/2024 del 19/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (gestore)
La controversia
Alcuni utenti del servizio idrico integrato di un comune ligure avevano chiesto la restituzione delle somme pagate negli ultimi dieci anni a titolo di quota tariffaria per il servizio di depurazione, assumendo che nel periodo considerato il servizio non fosse stato effettivamente svolto nel comprensorio interessato. Il giudice di pace aveva accolto la domanda e il tribunale aveva confermato la decisione. In Cassazione il gestore originario ha proposto ricorso principale con sei motivi, deducendo: violazione delle norme del testo unico ambientale e del decreto ministeriale sulla tariffa; violazione di norme su correttezza, adempimento, risoluzione e ripetizione dell’indebito; omesso esame di documenti e violazione delle norme regionali e statali sulla tariffa idrica; violazione di ulteriori disposizioni sulla natura del corrispettivo e sulla prescrizione. Un secondo gestore, subentrato nel rapporto, ha proposto ricorso incidentale con motivi sostanzialmente coincidenti. Successivamente il ricorrente principale ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e ha rinunciato al ricorso, prendendo atto di precedenti conformi della Corte che avevano già affermato la non debenza della quota di depurazione in mancanza del servizio, la legittimazione passiva del soggetto subentrato nel contratto e la prescrizione decennale.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto per rinuncia il giudizio di cassazione promosso dal ricorrente principale. Quanto al ricorso incidentale, lo ha rigettato perché infondato nel merito, richiamando plurimi precedenti conformi che avevano già escluso la debenza della quota tariffaria di depurazione quando il servizio non sia stato reso o non abbia funzionato per causa non imputabile all’utente, qualificato come indebito il pagamento corrisposto, individuato nel gestore subentrante il soggetto passivamente legittimato alla restituzione e applicato il termine di prescrizione decennale. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra i due ricorrenti; il ricorrente principale è stato condannato alle spese in favore della controricorrente utente; nessuna pronuncia sulle spese verso gli altri intimati, rimasti inattivi. È stato inoltre escluso l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato da parte del rinunciante, mentre è stato dato atto dei presupposti per quello a carico della ricorrente incidentale.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
viene richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di documenti.
artt. 74, 101 e 105 D.lgs. 152/2006
sono invocati dai ricorrenti per sostenere la disciplina del servizio idrico e della tariffa di depurazione, ma la Corte dà continuità ai precedenti che escludono la debenza della quota quando il servizio non è reso.
art. 2 D.M. 30 settembre 2009, n. 102
richiamato nei motivi relativi alla tariffa del servizio di depurazione.
artt. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559, 2033 c.c.
sono richiamati per contestare la qualificazione del rapporto e la ripetibilità delle somme, ma la Corte ribadisce che il pagamento senza controprestazione è indebito.
artt. 105, 154 e 155 D.lgs. 152/2006
invocati in relazione alla disciplina del servizio idrico e della depurazione.
art. 113 c.p.c.
richiamato insieme agli altri motivi di violazione di legge e valutazione della prova.
art. 2697 c.c.
la Corte ribadisce che spetta al gestore allegare e dimostrare il fatto costitutivo della pretesa tariffaria, cioè l’effettiva erogazione del servizio.
artt. 141, 147, 149, 154 e 155 D.lgs. 152/2006
richiamati nei motivi di ricorso come base normativa della tariffa e del servizio di depurazione.
art. 4 L.R. Liguria n. 29/2007
invocato nei motivi relativi alla disciplina regionale del servizio idrico.
art. 8-sexies D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, conv. in L. n. 13/2009
invocato nei motivi relativi al quadro normativo della tariffa idrica.
art. 2948 c.c.
la Corte esclude la sua applicazione, affermando che per la ripetizione dell’indebito si applica la prescrizione decennale e non quella breve delle prestazioni periodiche.
art. 2558 c.c.
richiamato per individuare, nel subentro nel contratto ancora pendente a seguito di cessione di ramo d’azienda, il soggetto obbligato alla restituzione dell’indebito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quanto al contributo unificato dovuto in caso di ricorso incidentale.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato per l’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La quota tariffaria riferita al servizio di depurazione non è dovuta quando il servizio sia materialmente mancato o non abbia funzionato, purché ciò non dipenda dall’utente, perché viene meno la controprestazione e con essa il sinallagma della prestazione tariffaria.
- Quando il corrispettivo per la depurazione è stato pagato senza che il servizio sia stato reso, il pagamento integra indebito oggettivo e ne è ripetibile la restituzione.
- Nel giudizio di ripetizione delle somme tariffarie, il gestore che pretenda di trattenere o esigere il corrispettivo deve provare il fatto costitutivo della propria pretesa, ossia l’effettiva erogazione del servizio corrispondente.
- Se il rapporto di utenza è ancora pendente e vi è cessione di ramo d’azienda con subentro del nuovo gestore, l’obbligo restitutorio grava sul soggetto subentrante che ha richiesto e ottenuto il pagamento indebito.
- Per la ripetizione dell’indebito relativa alla quota di depurazione non si applica il termine breve dell’art. 2948 c.c., ma il termine ordinario decennale.
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