Cassazione Penale, Sentenza n. 39400/2023 del 27/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che, ai sensi dell'art. 130 c.p.p., ha corretto la sentenza del 24/02/2022 integrandola con la condanna alla pena accessoria (interdizione perpetua da incarichi in scuole e da uffici/servizi in strutture frequentate prevalentemente da minori). Il ricorrente deduce violazione dell'art. 166 c.p. e vizio di motivazione per la mancata declaratoria che la pena accessoria fosse sospesa in conseguenza della sospensione condizionale della pena principale; sostiene che la sospensione condizionale comprende anche le pene accessorie e che il giudice dell'esecuzione ha omesso tale statuizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Ha ritenuto legittima la procedura di correzione degli errori materiali usata dal GIP per integrare la sentenza con la pena accessoria obbligatoria e ha ribadito che la sospensione condizionale delle pene accessorie è effetto automatico della sospensione condizionale della pena principale (modifica di cui all'art. 4 della legge 7/2/1990 n.19). Poiché il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio pratico dalla pronuncia del giudice dell'esecuzione e non sono emerse indicazioni che il GIP volesse escludere le pene accessorie dal beneficio della sospensione, manca l'interesse concreto e attuale ad impugnare. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, senza applicare sanzioni a favore della Cassa delle ammende per inesistenza di colpa, richiamando la giurisprudenza costituzionale e la normativa sul tema.
Norme richiamate
art. 130 cod. proc. pen.
Autorizza la correzione di errori materiali; utilizzato dal GIP per integrare la sentenza con la pena accessoria obbligatoria anche dopo il passaggio in giudicato
art. 166 cod. pen.
La giurisprudenza interpreta la sospensione condizionale della pena come comprendente automaticamente le pene accessorie; la modifica normativa (legge 7/2/1990 n.19, art.4) ha confermato che la sospensione delle accessorie è effetto della sospensione della pena principale
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali e le somme a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui, in caso di inammissibilità non imputabile al ricorrente, può escludersi la sanzione a favore della Cassa delle ammende
legge n. 38 del 6 febbraio 2006
Rilevata come normativa che ha esteso l'automatismo delle pene accessorie anche per reati a sfondo sessuale, rafforzando l'obbligatorietà di talune pene accessorie
legge 7 febbraio 1990 n. 19, art. 4
Modifica che ha chiarito l'effetto automatico della sospensione condizionale anche sulle pene accessorie, richiamata dalla Corte per giustificare l'assenza di pregiudizio del ricorrente
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Dichiara l'illegittimità costituzionale di parte dell'art. 616 c.p.p. nella parte che non consentiva alla Corte di cassazione di non pronunciare la condanna a favore della Cassa delle ammende quando l'inammissibilità del ricorso non è imputabile al ricorrente; richiamata per giustificare l'esclusione della sanzione alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La mancata indicazione, in sentenza, di una pena accessoria obbligatoria può essere sanata mediante la procedura di correzione di errori materiali anche dopo il passaggio in giudicato
- Quando la legge e la giurisprudenza riconoscono che la sospensione condizionale della pena principale estende automaticamente il suo effetto alle pene accessorie, non è necessaria una pronuncia esplicita che sospenda le accessorie
- Per avere interesse ad impugnare bisogna dimostrare un pregiudizio concreto e attuale: un'azione meramente teorica che mira a ottenere un'affermazione formale priva di utilità pratica può essere dichiarata inammissibile per carenza d'interesse
- La Corte può condannare il ricorrente alle spese processuali anche in caso di inammissibilità, ma l'irrogazione di somme a favore della Cassa delle ammende può essere esclusa se l'inammissibilità non è dovuta a colpa del ricorrente
- In ipotesi di reati sessuali, le pene accessorie previste per legge sono trattate come obbligatorie e soggette all'automatismo applicativo richiedendo attenzione nella fase esecutiva per evitare omissioni formali
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