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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39552/2023 del 29/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione fondato su tre motivi: 1) violazione procedurale per diniego della richiesta di trattazione orale in appello, dopo che l'udienza era stata rinviata su richiesta della difesa; 2) censura sulla valutazione della prova identificativa (art. 192 c.p.p.), sostenendo che la persona offesa aveva espresso solo una certezza del 90% rispetto all'identificazione mediante fascicolo fotografico; 3) carenza di motivazione circa il rigetto delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la normativa emergenziale (art. 23 d.l. 149/2020) stabilisce termini perentori per chiedere la trattazione orale (15 giorni liberi prima dell'udienza) e tale facoltà non si riapre in caso di rinvio dell'udienza. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, perché i nuovi motivi sulla responsabilità introdotti con memoria erano eterogenei rispetto all'originario appello (che riguardava solo le attenuanti) e quindi non idonei a produrre un risultato favorevole in sede di rinvio. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte d'appello ha motivato, anche se sinteticamente, il rigetto delle attenuanti generiche collegandolo alla valutazione della recidiva e all'adeguatezza della pena. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23 d.l. 149/2020

    "fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire" entro "il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza"; e inoltre la disciplina dei termini per le conclusioni scritte del P.M. e delle parti

    Stabilisce termini perentori per esercitare la facoltà di richiesta di trattazione orale: se la richiesta non è formulata entro i 15 giorni liberi prima dell'udienza fissata, la parte non può poi riaprire tale scelta in conseguenza di un successivo rinvio dell'udienza

  • art. 192 c.p.p.

    Rimessa alla valutazione del merito la questione relativa al grado di attendibilità dell'identificazione; nella fattispecie la Corte di Cassazione non ha deciso sul merito del rilievo probatorio perché il motivo correlato è stato ritenuto inammissibile per carenza d'interesse

  • art. 581 c.p.p., comma 1, lett. a) (richiami processuali sull'enunciazione dei punti impugnati)

    I nuovi motivi introdotti con memoria sono ammissibili solo se attengono a capi o punti della decisione già enunciati nell'originario atto di impugnazione; ragione per cui motivi nuovi e non correlati all'originario appello possono essere ritenuti inammissibili

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie (versamento alla cassa delle ammende) in caso di ricorso inammissibile; applicata nel caso concreto per il pagamento di euro 3.000

  • art. 16, comma 4, d.l. 179/2012 e art. 24 d.l. 137/2020 (riferimenti tecnologici per le comunicazioni telematiche)

    Richiamati come base normativa per l'invio telematico delle conclusioni e degli atti alla cancelleria, conformemente alla disciplina emergenziale per le modalità di trattazione degli appelli

Massime di principio

  • Sotto la disciplina emergenziale (art. 23 d.l. 149/2020) la richiesta di trattazione orale in appello deve essere formulata entro il termine perentorio dei 15 giorni liberi precedenti l'udienza fissata: un successivo rinvio dell'udienza non riapre automaticamente tale termine.
  • Motivi nuovi introdotti con memorie successive all'atto di impugnazione sono ammissibili solo se riguardano capi o punti già enunciati nell'originario atto di impugnazione; l'introduzione di questioni eterogenee può comportare l'inammissibilità o la perdita di interesse ai fini della cassazione.
  • La Cassazione può dichiarare un motivo "inammissibile per carenza di interesse" quando l'eventuale accoglimento non produrrebbe alcun esito favorevole al ricorrente in sede di rinvio: è un argine contro impugnazioni tardive o non coerenti.
  • La valutazione dell'attendibilità di una identificazione fotografica (es. "certezza al 90%" della persona offesa) è tipicamente questione di merito e non sempre è sindacabile in Cassazione se il ricorso è inammissibile o manifestamente infondato; tuttavia, se l'appello originario non verteva sulla responsabilità, introdurre tale tema solo in memoria può rendere il motivo inammissibile.
  • Richiedere per la prima volta attenuanti generiche in sede di appello è possibile, ma la Corte di merito può rigettare la richiesta con motivazione anche sintetica purché congrua; la Cassazione non annulla per mera sintesi se emerge una valutazione su elementi rilevanti (es. recidiva, adeguatezza della pena).
  • Esiste il rischio concreto, in caso di ricorso privo di prospettiva, di condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.); è quindi consigliabile valutare attentamente ammissibilità e interesse concreto prima di proporre ricorso in Cassazione.

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