Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2053/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 3203/2025.

Giustizia amministrativa202502889

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sezione I, n. 3203/2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il giudizio riguarda l’appello proposto da un’impresa avverso una sentenza del TAR Lazio. Nel corso del giudizio di appello, con precedente ordinanza istruttoria, il Consiglio di Stato aveva disposto una consulenza tecnica d’ufficio, fissando termini per la trasmissione alle parti dello schema di relazione, per le osservazioni dei consulenti di parte e per il deposito della relazione finale. Il consulente tecnico d’ufficio ha chiesto, prima della scadenza, la proroga di tali termini, evidenziando la necessità di esaminare un elevato numero di documenti e di svolgere accertamenti complessi. Le parti hanno concordato sulla richiesta di proroga.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza del consulente tecnico d’ufficio. Richiamando l’art. 67, comma 3, c.p.a., secondo cui i termini relativi alla consulenza tecnica sono prorogabili ai sensi dell’art. 154 c.p.c. prima della loro scadenza, il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per la proroga, considerata la tempestività dell’istanza, il consenso delle parti, l’elevato numero dei documenti da esaminare e la complessità degli accertamenti. L’ordinanza istruttoria precedente è stata modificata quanto ai termini: lo schema di relazione deve essere trasmesso entro il 1° giugno 2026, le osservazioni dei consulenti di parte devono essere trasmesse entro il 1° luglio 2026 e la relazione finale deve essere depositata entro il 31 luglio 2026. Il fascicolo è stato trasmesso al Presidente della sezione per la fissazione dell’udienza di merito in prosecuzione. Non è stata decisa la domanda principale di appello.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 3, c.p.a.

    i predetti termini sono prorogabili ai sensi dell’art. 154 c.p.c. prima della loro scadenza

    I termini relativi agli adempimenti della consulenza tecnica d’ufficio possono essere prorogati, purché la richiesta sia presentata prima della loro scadenza.

  • art. 154 c.p.c.

    Richiamato quale disposizione applicabile alla proroga dei termini processuali, ai sensi dell’art. 67, comma 3, c.p.a.

Massime di principio

  • I termini fissati dal giudice per gli adempimenti della consulenza tecnica d’ufficio sono prorogabili, ai sensi dell’art. 67, comma 3, c.p.a. e dell’art. 154 c.p.c., se la richiesta è presentata prima della scadenza dei termini.
  • La proroga dei termini della consulenza tecnica può essere accordata quando sia giustificata dal numero dei documenti da esaminare e dalla complessità degli accertamenti richiesti, soprattutto se le parti non vi si oppongono.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.