Sentenza n. 4313/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio - Latina che aveva respinto l’impugnazione dell’aggiudicazione della concessione, dell’esclusione del costituendo raggruppamento temporaneo e dell’atto di concessione stipulato con l’aggiudicataria
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consorzio, mandante di un costituendo raggruppamento temporaneo, aveva impugnato l’aggiudicazione della concessione di valorizzazione di un immobile statale, l’esclusione del raggruppamento e gli atti di gara, deducendo in primo grado la violazione dell’art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016, perché il soccorso istruttorio relativo alla referenza bancaria mancante era stato attivato soltanto nei confronti della mandataria, e la violazione dell’art. 48 d.lgs. 50/2016 e dell’allegato XVII, sostenendo che la referenza bancaria prodotta dalla mandante fosse sufficiente. In appello ha dedotto: 1) l’erroneità della sentenza per avere ritenuto non impugnato l’avviso di gara, sebbene fosse stato contestato anche nella parte relativa alle comunicazioni inviate esclusivamente alla capogruppo; 2) l’illegittimità dell’attivazione del soccorso istruttorio soltanto nei confronti della mandataria, poiché l’avviso avrebbe previsto richieste di chiarimenti e integrazioni ai concorrenti, da intendersi come tutti i componenti del raggruppamento; 3) l’erroneità della sentenza per avere ritenuto necessaria una referenza bancaria per ciascun componente, mentre sarebbe bastata quella della mandante, essendo il raggruppamento un soggetto unitario.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. La lex specialis stabiliva espressamente che, in caso di raggruppamento temporaneo, le referenze bancarie dovessero essere prodotte da ciascun componente e che le comunicazioni della procedura fossero inviate esclusivamente alla capogruppo. La previsione della lex specialis era vincolante per l’amministrazione in applicazione dei principi di autovincolo e par condicio. La mandataria non aveva prodotto la referenza bancaria richiesta né dopo l’attivazione del soccorso istruttorio; pertanto, l’esclusione del raggruppamento era legittima. Era corretto indirizzare il soccorso istruttorio alla sola mandataria, quale soggetto cui era imputabile la specifica carenza documentale. Il Consorzio non aveva dimostrato in che modo la comunicazione alle mandanti avrebbe potuto sanare l’omessa produzione della referenza della mandataria. Non rilevava, quindi, che la richiesta di soccorso e l’esclusione non fossero state comunicate direttamente al Consorzio, poiché l’avviso prevedeva espressamente le comunicazioni esclusivamente alla capogruppo e le mandanti non avevano indicato un proprio indirizzo PEC. È stata inoltre ritenuta legittima e non irragionevole la clausola che imponeva una distinta referenza bancaria per ciascun componente: essa era giustificata dall’oggetto della procedura, concernente la concessione di valorizzazione di un bene pubblico, e dalla responsabilità solidale dei componenti del costituendo raggruppamento, consentendo all’amministrazione di verificare l’affidabilità e la capacità economico-finanziaria di ciascun partecipante. La diversa sentenza richiamata dall’appellante riguardava una lex specialis che non imponeva espressamente referenze individuali. L’appellante è stato condannato al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori, a favore di ciascuna delle due parti costituite.
Norme richiamate
art. 3-bis d.l. 351/2001, convertito dalla l. 410/2001
La procedura aveva a oggetto una concessione di valorizzazione di un bene immobile statale disciplinata sulla base di tale normativa.
d.lgs. 50/2016
La lex specialis prevedeva che le disposizioni del Codice dei contratti pubblici non trovassero applicazione, salvo quelle espressamente richiamate negli atti di gara.
La disciplina applicabile era anzitutto quella dettata dall’avviso di gara; le norme del Codice dei contratti pubblici rilevavano nei limiti del richiamo espresso.
art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016
Il soccorso istruttorio è stato ritenuto correttamente attivato nei confronti della mandataria, quale soggetto cui era imputabile l’omessa produzione della referenza bancaria.
art. 48 d.lgs. 50/2016
La disposizione era invocata dall’appellante in relazione alla partecipazione in raggruppamento temporaneo, ma non consentiva di superare la prescrizione della lex specialis che imponeva la referenza bancaria a ciascun componente.
Allegato XVII al d.lgs. 50/2016
L’allegato era richiamato dall’appellante in materia di mezzi di prova dei criteri di selezione, senza incidere sulla vincolante prescrizione della lex specialis.
Massime di principio
- Quando la lex specialis impone espressamente, in caso di raggruppamento temporaneo, la produzione di una distinta referenza bancaria da parte di ciascun componente, l’omessa produzione della referenza richiesta per la mandataria può legittimare l’esclusione dell’intero raggruppamento.
- La clausola della lex specialis che richiede referenze bancarie individuali per tutti i componenti di un raggruppamento temporaneo non è irragionevole se è funzionale a verificare l’affidabilità e la capacità economico-finanziaria di ciascun operatore, soprattutto in relazione a una concessione di valorizzazione di un bene pubblico e alla responsabilità solidale dei partecipanti.
- Il soccorso istruttorio deve essere indirizzato al soggetto cui è imputabile la specifica carenza documentale; non sussiste l’obbligo di comunicarlo anche agli altri componenti del raggruppamento quando questi non possono autonomamente sanare l’omissione riferita alla mandataria.
- È legittima la previsione della lex specialis secondo cui, in caso di raggruppamento, le comunicazioni della procedura sono effettuate esclusivamente alla capogruppo, con conseguente efficacia delle comunicazioni inviate all’indirizzo PEC indicato dalla mandataria.
- Il principio di autovincolo impone alla stazione appaltante di applicare le prescrizioni della lex specialis secondo il loro tenore, nel rispetto della par condicio, quando esse siano chiare e non siano state tempestivamente rimosse o contestate.
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