Sentenza del 21/12/2016 n. 26507 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente impugnava per cassazione la sentenza della CTR di Napoli che aveva rigettato la sua richiesta di revocazione di una precedente sentenza. Sosteneva che l'atto di appello dell'Agenzia delle Entrate non le fosse stato notificato correttamente presso il difensore costituito, con conseguente violazione del contraddittorio e configurabilità dell'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c. Deduceva inoltre che il giudicato favorevole ottenuto dalla società partecipata avrebbe dovuto estendersi anche a lei quale socia, ai sensi dell'art. 1306 c.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la CTR non fosse incorsa in un errore di fatto, poiché aveva valutato la documentazione prodotta dall'Ufficio ritenendo regolare la notificazione dell'appello; una simile valutazione delle prove non costituisce errore revocatorio, ma può essere contestata, se del caso, con ricorso per cassazione contro la sentenza di merito. Il motivo relativo all'estensione del giudicato è stato dichiarato inammissibile perché riguardava una questione estranea all'oggetto della sentenza impugnata, limitata alla revocazione. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 395, n. 4, codice di procedura civile
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
L'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione immediata e oggettiva di un fatto processuale, non in una diversa valutazione delle prove o dei documenti.
Art. 64, D.Lgs. n. 546/1992
Disciplina la revocazione delle sentenze nel processo tributario mediante il rinvio ai casi previsti dal codice di procedura civile.
Art. 1306, codice civile
La questione dell'eventuale estensione del giudicato favorevole ottenuto dalla società o da altro coobbligato non è stata esaminata nel merito, perché estranea al giudizio di revocazione.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto non può essere utilizzata per contestare il modo in cui il giudice ha interpretato o valutato documenti relativi alla notificazione: in tali casi occorre impugnare la sentenza di merito con il rimedio ordinario previsto.
- Per configurare un errore revocatorio deve risultare che il giudice abbia ignorato o percepito erroneamente un fatto processuale incontrovertibile, senza averlo realmente valutato.
- Le questioni non affrontate dalla sentenza impugnata non possono essere introdotte per la prima volta nel giudizio di cassazione contro una decisione resa sulla revocazione.
- L'eventuale estensione del giudicato tra società e soci deve essere dedotta nel giudizio riguardante direttamente l'obbligazione del socio e non può essere esaminata se il giudizio di impugnazione ha per oggetto esclusivamente l'ammissibilità o la fondatezza della revocazione.
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