Sentenza n. 926/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia - del provvedimento Fasc.-OMISSIS-, emesso dal Prefetto della Provincia di Firenze, che revoca le misure di accoglienza disposte nei confronti del cittadino straniero Smart -OMISSIS-, ingiungendogli il pagamento dell'importo di euro 20.134,40, quale rimborso dei costi sostenuti dall’Amministrazione per le misure di accoglienza indebitamente fruite e di ogni ulteriore provvedimento presupposto, conseguente e comunque connesso, anche se di estremi ignoti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca delle misure di accoglienza e ingiunzione del rimborso di euro 20.134,40 per i costi sostenuti dall’Amministrazione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura aveva revocato l’accoglienza e gli aveva ingiunto il rimborso dei costi sostenuti. La revoca era stata motivata sia dal conseguimento della protezione internazionale, sia dal superamento, negli anni 2020 e 2021, della soglia corrispondente all’importo annuo dell’assegno sociale. Il ricorrente ha dedotto che il gestore del centro conosceva la sua attività lavorativa, ma non lo aveva informato della necessità di lasciare la struttura né dell’entità dei costi eventualmente addebitabili; che la mera disponibilità di un lavoro non sarebbe stata sufficiente senza una verifica della stabilità occupazionale e della sufficienza del reddito su base annuale; che l’importo richiesto era eccessivo e sproporzionato rispetto alle sue condizioni economiche, anche considerando l’impossibilità di adempiere mediante rateizzazione; nonché difetto di istruttoria e di motivazione per omessa valutazione della complessiva situazione economico-reddituale e dell’effettiva autosufficienza. Il ricorso è stato accolto in sede cautelare limitatamente all’ingiunzione di rimborso.
La decisione
Il TAR ha ritenuto legittima la revoca dell’accoglienza, poiché il conseguimento della protezione internazionale e l’abbandono del centro integravano una circostanza sufficiente ai sensi dell’art. 14, comma 4, d.lgs. 142/2015. Ha invece accolto la domanda relativa all’ingiunzione di rimborso. Richiamando l’art. 17, paragrafo 4, della direttiva 2013/33/UE e il principio di proporzionalità, il giudice ha affermato che il rimborso totale dei costi presuppone la verifica della disponibilità di mezzi sufficienti ad assicurare le condizioni essenziali di accoglienza e assistenza sanitaria, con valutazione della complessiva e attualizzata situazione economico-reddituale dell’interessato. L’Amministrazione si era limitata a moltiplicare il costo giornaliero contabilmente sostenuto per il periodo di permanenza, senza verificare l’adeguatezza dei mezzi di sussistenza né commisurare l’importo al reddito del ricorrente. L’ingiunzione, incidendo sostanzialmente sull’intero reddito annuo, risultava sproporzionata e viziata da carenza istruttoria e motivazionale. La possibilità di rateizzare il pagamento non sanava il vizio, riferito all’ammontare complessivo dell’obbligazione e non alle modalità di adempimento. Il provvedimento è stato quindi annullato limitatamente all’ingiunzione di rimborso; il ricorso è stato respinto per il resto. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca e peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 14, comma 4, d.lgs. 142/2015
Le misure di accoglienza sono garantite per il tempo necessario alla definizione anche in sede giurisdizionale dell’istanza di protezione.
Il conseguimento della protezione internazionale costituisce circostanza di per sé sufficiente a giustificare la revoca dell’accoglienza.
art. 14, comma 3, d.lgs. 142/2015
È richiamato quale fondamento della revoca delle misure di accoglienza in presenza di mezzi economici sufficienti, parametrati all’importo annuo dell’assegno sociale.
art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. 142/2015
È richiamato quale disposizione che prevede la revoca delle misure di accoglienza in relazione alla disponibilità di mezzi economici sufficienti.
art. 23, comma 5, d.lgs. 142/2015
È richiamato quale base normativa del recupero dei costi relativi alle misure di accoglienza indebitamente fruite.
art. 23, comma 6, d.lgs. 142/2015
È richiamato dall’Amministrazione per la quantificazione del rimborso, ma deve essere applicato mediante un’istruttoria e una motivazione rispettose del principio di proporzionalità.
art. 14, comma 6, d.lgs. 286/1998
Nell'ipotesi di revoca, disposta ai sensi del comma 1, lettera d), il richiedente è tenuto a rimborsare i costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito.
La previsione dell’obbligo di rimborso non consente di imporre automaticamente l’integrale costo contabile dell’accoglienza, dovendo l’importo essere proporzionato alla situazione economica dell’interessato.
art. 17, paragrafo 4, direttiva 2013/33/UE
Gli Stati possono obbligare i richiedenti a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e dell’assistenza sanitaria qualora dispongano di sufficienti risorse; qualora emerga che disponevano di mezzi sufficienti ad assicurarsi tali condizioni, gli Stati membri possono chiedere un rimborso.
Il diritto dell’Unione distingue tra compartecipazione ai costi e rimborso totale, subordinando quest’ultimo alla disponibilità di mezzi sufficienti ad assicurare le condizioni essenziali di accoglienza e assistenza sanitaria.
art. 20, direttiva 2013/33/UE
Letto congiuntamente all’art. 17, concorre a definire i criteri applicativi del principio di proporzionalità nel sistema delle condizioni materiali di accoglienza.
Massime di principio
- Il conseguimento della protezione internazionale può costituire, ai sensi dell’art. 14, comma 4, d.lgs. 142/2015, presupposto autonomo e sufficiente per la revoca delle misure di accoglienza, ferma restando la verifica dei presupposti dell’eventuale obbligo di rimborso.
- Il rimborso dei costi delle misure di accoglienza non può essere determinato mediante la mera quantificazione contabile delle spese sostenute dall’amministrazione: occorre una valutazione concreta, complessiva e aggiornata della situazione economico-reddituale dell’interessato.
- Il rimborso integrale dei costi dell’accoglienza è compatibile con l’art. 17, paragrafo 4, della direttiva 2013/33/UE solo quando sia accertato che il richiedente disponeva di mezzi sufficienti ad assicurarsi condizioni essenziali di sussistenza e assistenza sanitaria.
- Il principio di proporzionalità deve governare anche la quantificazione del rimborso, in modo da evitare che l’obbligazione assorba sostanzialmente il reddito dell’interessato o produca un disincentivo all’integrazione socioeconomica e al reperimento o mantenimento di un’occupazione.
- La possibilità di rateizzare il rimborso non elimina la sproporzione dell’ingiunzione quando il vizio riguarda l’ammontare complessivo dell’obbligazione e non le modalità del suo pagamento.
- Il provvedimento di rimborso deve essere puntualmente motivato quanto alla sufficienza dei mezzi di sussistenza, al miglioramento delle condizioni di vita dell’interessato e alla sostenibilità dell’obbligazione anche nell’eventuale arco temporale di rateizzazione.
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