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Sentenza

Sentenza del 10/12/2019 n. 32192 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava un avviso di liquidazione relativo alla dichiarazione di successione di L.V.A., con irrogazione di sanzioni. I contribuenti sostenevano che il pagamento di 10.000.000 di lire integrasse una definizione agevolata ai sensi della Legge n. 413 del 1991, con estinzione anche di interessi e sanzioni. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece che, esclusa la definizione agevolata, l'avviso fosse legittimo nel suo complesso, comprese le sanzioni, e che fosse stata non contestata la tardività della dichiarazione di successione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia quello incidentale. Il ricorso dei contribuenti non affrontava la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'assenza di prova della domanda e dell'ammissione alla definizione agevolata. Il ricorso dell'Agenzia, invece, non dimostrava adeguatamente, indicando condotta e sede processuale, la dedotta non contestazione della tardività della dichiarazione di successione. Sono state integralmente compensate le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre posto a carico dei ricorrenti principali, se dovuto, un ulteriore contributo unificato pari a quello già dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 44

    Definizione agevolata dei carichi tributari

    La Corte non ha esaminato nel merito gli effetti estintivi invocati dai contribuenti, perché la concreta esistenza della definizione agevolata non era stata provata mediante la produzione della domanda di condono e del provvedimento di ammissione.

  • D.P.R. n. 637 del 1972, artt. 39 e 50

    Le disposizioni sono state richiamate dall'Agenzia per sostenere la legittimità dell'imposizione e delle sanzioni connesse alla dichiarazione di successione, ma il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • Art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione deve risultare da una specifica condotta processuale; chi lo invoca in cassazione deve indicare con precisione come e dove la contestazione sarebbe mancata.

  • Art. 2697 c.c.

    La parte che fonda la propria censura sull'esistenza di un fatto rilevante, come la tardività della dichiarazione, deve allegare e dimostrare adeguatamente gli elementi su cui basa la propria pretesa.

  • Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: deve indicare la sede processuale degli atti e delle deduzioni richiamate e trascrivere i passaggi rilevanti, soprattutto quando si denuncia una non contestazione.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; non è sufficiente riproporre la propria interpretazione della normativa senza contestare la motivazione effettivamente posta a fondamento della decisione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente privato è tenuto, se dovuto, al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello già dovuto.

Massime di principio

  • In cassazione non è sufficiente sostenere che una norma sia stata applicata male: occorre dimostrare che la sentenza abbia effettivamente violato quella norma e confrontarsi puntualmente con la sua ratio decidendi.
  • Quando si invoca una definizione agevolata o un condono, il contribuente deve fornire la prova documentale della domanda, dell'ammissione e dei presupposti della procedura; il solo pagamento di una somma non dimostra automaticamente l'estinzione di imposta, interessi e sanzioni.
  • Chi invoca il principio di non contestazione deve indicare specificamente quali affermazioni siano state fatte, quale condotta processuale dimostri la mancata contestazione e in quale atto o fase del giudizio ciò sia avvenuto.
  • La Corte di cassazione non ricostruisce autonomamente i fatti o gli atti processuali non adeguatamente indicati nel ricorso: la carenza di autosufficienza può determinare l'inammissibilità della censura.
  • L'inammissibilità di entrambi i ricorsi può comportare la compensazione delle spese per reciproca soccombenza, ma il ricorrente privato può comunque essere tenuto al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

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