Sentenza del 16/04/2019 n. 832 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Giudizio di ottemperanza - esecutività sentenze - modifica normativa - tempus regit actum - è tale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'individuazione del momento a partire dal quale le sentenze tributarie di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente sono diventate immediatamente esecutive. Si discuteva se l'efficacia decorresse dal 1° giugno 2016, data di entrata in vigore della modifica normativa, oppure dalla successiva emanazione del decreto del MEF sulle modalità di prestazione della garanzia per importi superiori a 10.000 euro. Il principio applicato è quello del tempus regit actum, coordinato con l'esigenza di evitare disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente identiche.
La decisione
È stato affermato che la modifica normativa ha introdotto l'immediata esecutività delle sentenze favorevoli al contribuente a partire dal 1° giugno 2016, senza dover attendere il decreto ministeriale attuativo sulle garanzie. Per le sentenze anteriori a tale data, l'esecuzione deve essere richiesta mediante giudizio di ottemperanza; tuttavia, anche in tale giudizio deve essere applicata la nuova disciplina, così da garantire un trattamento uniforme e non discriminatorio. L'ottemperanza costituisce quindi lo strumento necessario per rendere esecutive le sentenze precedenti al 1° giugno 2016, mentre per quelle successive opera l'immediata esecutività prevista dalla nuova normativa.
Norme richiamate
Modifica normativa in materia di esecutività delle sentenze tributarie di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente
La modifica normativa ha introdotto la immediata esecutività di tali sentenze a partire dal 1 giugno 2016
La disciplina è entrata in vigore il 1° giugno 2016 e non dalla data del successivo decreto ministeriale attuativo sulle modalità di prestazione della garanzia.
Disciplina del giudizio di ottemperanza
Le sentenze favorevoli al contribuente rese prima del 1 giugno 2016 debbono invece essere rese esecutive mediante il giudizio di ottemperanza
Per le sentenze anteriori al 1° giugno 2016 l'ottemperanza resta il rimedio necessario per ottenere l'esecuzione, ma il giudice deve applicare la nuova disciplina sostanziale per evitare disparità di trattamento.
Principio tempus regit actum
Gli atti processuali e le modalità della loro esecuzione sono regolati dalla disciplina vigente al momento in cui vengono compiuti; pertanto, anche nell'ottemperanza relativa a una sentenza precedente, si applicano le regole processuali e di esecuzione sopravvenute.
Massime di principio
- Quando una riforma attribuisce immediata esecutività a una decisione, occorre individuare la data di entrata in vigore della norma, senza presumere che l'efficacia dipenda necessariamente dall'adozione dei successivi decreti attuativi.
- Le sentenze emesse prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina possono richiedere uno specifico procedimento di esecuzione, come l'ottemperanza, ma tale procedimento deve essere regolato dalle norme processuali vigenti al momento della sua instaurazione.
- I decreti attuativi incidono sull'operatività degli aspetti tecnici della disciplina solo quando la legge ne subordina espressamente l'efficacia; in assenza di tale previsione, non ritardano l'entrata in vigore della norma principale.
- Nell'interpretazione delle norme transitorie occorre evitare disparità di trattamento tra contribuenti che si trovano in situazioni sostanzialmente identiche, privilegiando una lettura coerente con i principi di uguaglianza e di effettività della tutela.
- Per ottenere il pagamento di una sentenza tributaria favorevole, bisogna distinguere tra sentenze successive al 1° giugno 2016, immediatamente esecutive, e sentenze anteriori, per le quali è necessario attivare il giudizio di ottemperanza.
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