Ordinanza n. 314/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato in pari data, del Capo di Stato Maggiore del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri – Ministero della Difesa, di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento recante la sanzione disciplinare di giorni 2 (due) di consegna del Capo Ufficio Personale del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri – Ministero della Difesa del 25.01.2023, prot. n. -OMISSIS-, nonché l'annullamento di quest'ultimo e di ogni atto o provvedimento ad essi connesso o conseguente anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto del ricorso gerarchico contro la sanzione disciplinare di due giorni di consegna, nonché la sanzione disciplinare presupposta
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Capo di Stato Maggiore del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri ha respinto il ricorso gerarchico proposto contro la sanzione disciplinare di due giorni di consegna, adottata dal Capo Ufficio Personale del medesimo Comando. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a disporre l'acquisizione degli atti necessari alla decisione.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della domanda di annullamento. Ravvisando, per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, la necessità di acquisire elementi utili alla decisione, ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a., ordinando all'Amministrazione di depositare entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza il provvedimento impugnato, gli atti del procedimento e ogni ulteriore chiarimento o documento utile. La segreteria deve comunicare l'ordinanza e procedere all'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale base normativa per gli adempimenti istruttori e documentali a carico dell'Amministrazione.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale base normativa del potere istruttorio esercitato dal giudice per acquisire gli atti e gli elementi necessari alla decisione.
art. 1 c.p.a.
Richiamato in relazione alle esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell'ordine rivolto alla pubblica amministrazione di depositare il provvedimento impugnato, gli atti del procedimento e ogni altro documento o chiarimento utile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati in relazione alla tutela dei dati personali e all'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando gli atti disponibili non consentono di decidere la domanda di annullamento, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione, ai sensi dei poteri istruttori previsti dal codice del processo amministrativo, il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di ogni ulteriore chiarimento o documento utile.
- L'ordine istruttorio può essere disposto per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio e può prevedere un termine specifico entro il quale l'amministrazione deve adempiere.
Come è indicizzato
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