Cassazione Penale, Sentenza n. 08241/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 06/10/2025 del Tribunale di Milano che aveva rigettato la richiesta di riesame presentata da Ren contro il decreto del 20/05/2025 con cui il P.M. aveva convalidato il sequestro probatorio di tre carte bancarie e di una carta d'identita, sequestrate dalla polizia giudiziaria il 19/05/2025. Il ricorrente allegava, tra gli altri profili: incertezza sull'oggetto del giudizio; mancata restituzione dei beni dopo un precedente sequestro d'iniziativa della polizia giudiziaria del 25/02/2025 non convalidato; tardivita della convalida ex art. 355 c.p.p.; illegittimo richiamo per relationem a verbali non notificati; insussistenza del fumus del reato di tentato riciclaggio; utilizzazione impropria di annotazioni della polizia giudiziaria e carenza di motivazione rispetto a censure sul sequestro di dispositivi informatici.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la parte del ricorso relativa al decreto di sequestro del 12/05/2025 (non oggetto dell'ordinanza del Tribunale di Milano). Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato (richiamando il principio secondo cui l'annullamento per mancata convalida d'iniziativa non impedisce al P.M. di disporre autonomamente un sequestro delle stesse cose salvo pronuncia giurisdizionale definitiva contraria). Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte ha affermato che, quando il sequestro d'iniziativa della polizia giudiziaria perde efficacia per mancata convalida entro il termine di 48 ore previsto dall'art. 355 c.p.p., la polizia non può nuovamente sequestrare gli stessi beni d'iniziativa redigendo un nuovo verbale tardivo; tale pratica eluderebbe le garanzie di art. 355. Perciò la convalida del 20/05/2025 è stata annullata senza rinvio e la Corte ha disposto la restituzione delle tre carte bancarie e della carta d'identita sequestrate il 19/05/2025. Gli altri motivi sono stati assorbiti o non consentiti.
Norme richiamate
art. 355 cod. proc. pen.
Stabilisce il termine di 48 ore per la convalida del sequestro d'iniziativa della polizia giudiziaria; la Corte interpreta che, se tale termine non è rispettato e il sequestro perde efficacia, la polizia non può poi eludere la sanzione mediante un nuovo sequestro d'iniziativa degli stessi beni successivamente trasmesso al P.M.
art. 648-bis cod. pen.
Norma sul reato di riciclaggio; richiamata dal ricorrente per contestare il fumus. La Corte non si è pronunciata sul merito del fumus dopo aver accolto il motivo procedurale relativo all'art. 355.
art. 125 cod. proc. pen.
Norma generale sulle misure cautelari e sul procedimento; citata nelle censure difensive relative a motivazione e legittimità dei provvedimenti cautelari.
art. 322-bis cod. proc. pen.
Norma sulla comunicazione dell'atto e sugli obblighi della polizia giudiziaria; richiamata nelle doglianze sulla correttezza formale dei verbali e delle annotazioni utilizzate in giudizio.
art. 324 cod. proc. pen.
Norma procedurale relativa ai provvedimenti cautelari e al loro controllo; citata tra le disposizioni contestate dal ricorrente.
art. 178 cod. proc. pen.
Disciplina la produzione di atti e documenti nel corso del procedimento; richiamata dal ricorrente in relazione all'annotazione della polizia giudiziaria prodotta tardivamente e alla necessità di concedere termine per difesa.
Massime di principio
- Se la polizia giudiziaria effettua un sequestro d'iniziativa e il P.M. non convalida entro 48 ore, quel sequestro perde efficacia e la polizia non può poi ripetere lo stesso atto d'iniziativa per eludere la sanzione procedurale.
- Il Pubblico Ministero può disporre autonomamente un sequestro probatorio delle stesse cose anche dopo che un sequestro d'iniziativa è stato dichiarato inefficace, ma tale sequestro deve essere adottato dal P.M. direttamente e non tramite una nuova formalizzazione tardiva della polizia giudiziaria sugli stessi beni.
- Il giudizio di riesame/ordinanza del tribunale di riesame si riferisce agli specifici provvedimenti indicati nell'impugnazione; contestazioni relative ad atti non oggetto del provvedimento impugnato sono inammissibili.
- Il richiamo per relationem a verbali o documenti non notificati all'interessato può essere contestato: i verbali essenziali al provvedimento devono essere resi conoscibili e, se introdotti tardivamente, la difesa deve avere opportunità di replicare.
- In presenza di violazioni formali che incidono sui termini di convalida del sequestro, la conseguenza puo' essere l'annullamento senza rinvio del decreto di convalida e la restituzione dei beni sequestrati.
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