Cassazione Penale, Sentenza n. 14535/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 240-bis c.p.) riguardante terreni intestati al ricorrente. Il ricorrente deduceva, in sostanza: 1) violazione di legge per mancata autonoma valutazione motivata del Giudice per le indagini preliminari (GIP) sia per il decreto integrativo sui terreni sia per il decreto originario relativo al fabbricato, richiamato per relationem; 2) illegittimità della possibilità per il Tribunale di colmare la carenza motivazionale del GIP in sede di riesame; 3) vizio della motivazione per difetto, contraddittorietà e illogicità sulla configurabilità astratta del reato, sulla sproporzione tra valore dei beni e reddito dell'indagato e sul periculum in mora. Il ricorso contestava altresì l'affidabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e la mancata considerazione delle doglianze difensive.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbente gli altri. Ha richiamato l'annullamento senza rinvio, operato dalla stessa Corte con sentenza n. 2160 del 17 dicembre 2024, del decreto originario dell'8 marzo 2024 relativo al fabbricato (annullamento per assenza grafica di motivazione che non può essere sanata in sede di riesame). Ne deriva che il decreto integrativo del 12 settembre 2024, che si limita a richiamare il decreto originario annullato e non contiene motivazione autonoma, è viziato e non poteva essere adeguatamente integrato dal Tribunale del riesame. Per questi motivi la Corte di legittimità ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Bari per un nuovo giudizio, affinché valuti, alla luce del nuovo e autonomo titolo cautelare emesso dal GIP il 12 settembre 2024, la sussistenza di tutti i presupposti della misura.
Norme richiamate
Norma invocata quale fondamento del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati riconducibili ad associazione di tipo mafioso e a trasferimento fraudolento di valori; qui usata come titolo normativo del provvedimento cautelare impugnato.
Massime di principio
- Un decreto di sequestro preventivo deve contenere una motivazione autonoma e graficamente presente; la sua carenza non può essere colmata a posteriori da giudici diversi in sede di riesame richiamando la motivazione per relationem.
- Se un decreto originario è stato annullato per mancanza di motivazione, un successivo decreto che si limita a richiamarlo senza fornire nuova motivazione autonoma è viziato e non può reggere una conferma in sede di riesame.
- La tecnica del richiamo per relationem è ammissibile solo se il provvedimento richiamato è valido; non può sorreggere misure basate su un titolo già annullato.
- Nei ricorsi di terzi interessati contro sequestri cautelari va verificata specificamente la posizione del terzo rispetto alla misura (collegamento di disponibilità, utilizzo dei beni), e le eccezioni sulla mancanza di motivazione devono essere valutate con attenzione.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono essere utilizzate come elemento probatorio, ma la loro attendibilità e il rapporto probatorio con il terzo interessato devono emergere da motivazione specifica e non meramente assertiva.
- Se dopo un riesame intervengono nuove pronunce di legittimità che incidono sulla validità del titolo originario, il giudice di merito deve riesaminare la misura alla luce del nuovo quadro normativo-giurisprudenziale e, se necessario, demandare un nuovo esame (rinvio) per valutare un eventuale nuovo titolo cautelare.
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