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Sentenza

Sentenza n. 1610/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500822

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza sindacale contingibile e urgente che imponeva al gestore del servizio idrico l’esecuzione immediata di lavori sulla rete fognaria, operazioni di spurgo e pulizia per eliminare uno sversamento di liquami sulla pubblica via

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore del servizio idrico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, difetto di istruttoria, eccesso di potere, travisamento dei fatti e violazione o falsa applicazione del regolamento del servizio idrico integrato, sostenendo che l’ordinanza muovesse dall’erroneo presupposto che il guasto riguardasse una porzione della rete fognaria pubblica di competenza del gestore. Secondo la ricorrente, lo sversamento proveniva invece da un allaccio fognario condominiale interno, situato in un immobile di proprietà dell’ente regionale per l’edilizia residenziale pubblica, e quindi estraneo agli obblighi manutentivi del gestore. In secondo luogo, ha dedotto la violazione degli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000, lamentando l’assenza dei presupposti per l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente, nonché travisamento dei fatti, falsa rappresentazione della realtà, carenza di istruttoria e carenza di motivazione. Il Comune ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per mancata notificazione all’ente proprietario dell’area, ritenuto controinteressato, e ha contestato nel merito le censure. Il TAR ha disposto una verificazione per accertare, alla luce del regolamento del servizio idrico integrato, se il tratto fognario interessato fosse a monte o a valle del punto di consegna del servizio.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità, ritenendo che l’ente proprietario dell’area non fosse controinteressato: mancava sia l’elemento formale, poiché non era indicato né agevolmente individuabile nell’ordinanza, sia l’elemento sostanziale, poiché il suo eventuale interesse alla conservazione dell’atto era soltanto mediato e di fatto, non giuridicamente qualificato. Nel merito, il ricorso è stato accolto per la fondatezza assorbente del primo motivo. Il regolamento del servizio idrico integrato distingue la pubblica fognatura, comprendente il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane, dagli allacciamenti situati nelle aree interne, anche se appartenenti a immobili pubblici, che ne sono esclusi. L’impianto idrico interno, posto tra il punto di consegna e l’utenza, è invece a carico dell’utente finale. La verificazione ha accertato che il pozzetto da cui proveniva lo sversamento faceva parte dell’allacciamento privato e che il tratto fognario interessato si trovava a monte del punto di consegna, prima dell’accesso alla fognatura pubblica. Di conseguenza, l’intervento non rientrava nella competenza manutentiva del gestore. Il Collegio ha ritenuto non superabili le conclusioni del verificatore, non essendo ravvisabile una manifesta erroneità, e ha precisato che la natura pubblica o privata dell’area non era decisiva. L’ordinanza è stata pertanto annullata. Le spese di lite sono state compensate; le spese di verificazione sono state poste a carico del Comune resistente.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    La mancata notificazione del ricorso al controinteressato determina l’inammissibilità solo quando il soggetto possieda sia l’elemento formale dell’individuabilità nel provvedimento sia l’elemento sostanziale di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell’atto.

  • artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000

    Sono stati invocati dalla ricorrente per contestare la sussistenza dei presupposti delle ordinanze contingibili e urgenti; il TAR ha accolto il ricorso sulla diversa e assorbente questione della carenza di competenza del gestore rispetto all’intervento ordinato.

  • art. 1, comma 1, Regolamento del servizio idrico integrato approvato da ARRICAL il 30 gennaio 2025

    Il regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio idrico integrato e i rapporti tra gestore e utenti.

  • Glossario, n. 90, Regolamento del servizio idrico integrato approvato da ARRICAL il 30 gennaio 2025

    Per “Pubblica fognatura” deve intendersi il “sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane. Sono escluse le condotte di allacciamento nelle aree interne poste in proprietà privata, incluse le aree interne ai singoli fabbricati di proprietà pubblica o privata ovvero nella disponibilità di soggetti pubblici o privati”.

    La qualificazione della condotta come pubblica fognatura dipende dalla sua funzione e collocazione rispetto al sistema fognario, non dalla sola natura pubblica o privata dell’area.

  • Glossario, n. 53, Regolamento del servizio idrico integrato approvato da ARRICAL il 30 gennaio 2025

    Impianto posto tra il punto di consegna del servizio idrico e l’utenza, la cui manutenzione è a completo carico dell’Utente finale, con l’unica esclusione del Gruppo di misura, ancorché eventualmente installato in aree private.

    Gli impianti interni situati a monte del punto di consegna sono estranei alla competenza manutentiva del gestore e gravano sull’utente finale.

Massime di principio

  • Ai fini dell’individuazione degli obblighi manutentivi del gestore del servizio idrico integrato, è decisiva la collocazione della condotta rispetto al punto di consegna del servizio, non la natura pubblica o privata dell’area in cui essa è situata.
  • Le condotte di allacciamento interne ai singoli fabbricati o alle aree nella disponibilità dell’utenza, anche quando il fabbricato o l’area siano di proprietà pubblica, non rientrano nella pubblica fognatura e restano estranee agli obblighi manutentivi del gestore, se poste a monte del punto di consegna.
  • Il soggetto la cui sfera giuridica possa essere incisa dall’atto soltanto in via mediata e riflessa, e che abbia al più un interesse di fatto alla sua conservazione, non è controinteressato ai fini dell’art. 41, comma 2, c.p.a.
  • Le conclusioni della verificazione, quale mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti, possono essere disattese dal giudice solo in presenza di una manifesta erroneità immediatamente rilevabile; la successiva contestazione delle parti non è sufficiente quando la relazione sia accurata, esaustiva e priva di lacune logico-tecniche.

Come è indicizzato

MaterieServizio idrico integratoOrdinanze contingibili e urgentiLegittimazione e interesse a ricorrereIstruttoria processuale
RamiServizi pubbliciEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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