Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 10/05/2019 n. 2862 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

IRPEF - art 36 bis DPR 600/1973 e 54 bis DPR 633/72 - iscrizione a ruolo - non preceduta dalla notifica di avviso bonario - legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. È stata ritenuta legittima l'iscrizione a ruolo delle somme risultanti dalla dichiarazione fiscale presentata dal contribuente, poiché tali somme erano dichiarate come dovute ma non erano state versate. In assenza di incertezze sulla sussistenza e sull'ammontare del debito tributario, la preventiva notifica dell'avviso bonario non è stata considerata necessaria ai fini della validità della riscossione.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo perché non preceduta dalla notifica dell'avviso bonario previsto nell'ambito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni. La contestazione riguardava, in particolare, l'applicazione degli articoli 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972. Secondo il contribuente, l'omessa comunicazione preventiva avrebbe dovuto comportare l'annullamento della successiva iscrizione a ruolo.

Norme richiamate

  • Articolo 36-bis del DPR 600/1973

    Controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi

    Consente all'Amministrazione finanziaria di liquidare le imposte, i contributi e i rimborsi sulla base dei dati direttamente desumibili dalla dichiarazione e di iscrivere a ruolo le somme dichiarate e non versate. La comunicazione preventiva non è necessaria quando non vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione o sul debito.

  • Articolo 54-bis del DPR 633/1972

    Liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA e consente l'iscrizione a ruolo dell'imposta risultante dalla dichiarazione e non versata, quando il debito sia certo e direttamente desumibile dai dati dichiarati.

Massime di principio

  • L'avviso bonario non costituisce sempre un atto indispensabile prima dell'iscrizione a ruolo: la sua omissione non comporta automaticamente l'illegittimità della riscossione.
  • Quando il contribuente ha dichiarato un'imposta o un debito tributario e non lo ha versato, l'Amministrazione può procedere direttamente alla riscossione tramite iscrizione a ruolo se il debito è certo, liquido e desumibile dalla dichiarazione.
  • La comunicazione preventiva assume rilievo soprattutto quando il controllo evidenzia errori, dati non coerenti o profili interpretativi che generano incertezza; non è invece necessariamente richiesta per il mero recupero di somme dichiarate e non pagate.
  • Per contestare efficacemente una cartella fondata su un controllo automatizzato non è sufficiente lamentare la mancata notifica dell'avviso bonario: occorre dimostrare l'esistenza di effettive incertezze, errori nei dati dichiarati o violazioni delle regole di liquidazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.