Sentenza del 10/05/2019 n. 2862 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
IRPEF - art 36 bis DPR 600/1973 e 54 bis DPR 633/72 - iscrizione a ruolo - non preceduta dalla notifica di avviso bonario - legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stata ritenuta legittima l'iscrizione a ruolo delle somme risultanti dalla dichiarazione fiscale presentata dal contribuente, poiché tali somme erano dichiarate come dovute ma non erano state versate. In assenza di incertezze sulla sussistenza e sull'ammontare del debito tributario, la preventiva notifica dell'avviso bonario non è stata considerata necessaria ai fini della validità della riscossione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo perché non preceduta dalla notifica dell'avviso bonario previsto nell'ambito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni. La contestazione riguardava, in particolare, l'applicazione degli articoli 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972. Secondo il contribuente, l'omessa comunicazione preventiva avrebbe dovuto comportare l'annullamento della successiva iscrizione a ruolo.
Norme richiamate
Articolo 36-bis del DPR 600/1973
Controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi
Consente all'Amministrazione finanziaria di liquidare le imposte, i contributi e i rimborsi sulla base dei dati direttamente desumibili dalla dichiarazione e di iscrivere a ruolo le somme dichiarate e non versate. La comunicazione preventiva non è necessaria quando non vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione o sul debito.
Articolo 54-bis del DPR 633/1972
Liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA e consente l'iscrizione a ruolo dell'imposta risultante dalla dichiarazione e non versata, quando il debito sia certo e direttamente desumibile dai dati dichiarati.
Massime di principio
- L'avviso bonario non costituisce sempre un atto indispensabile prima dell'iscrizione a ruolo: la sua omissione non comporta automaticamente l'illegittimità della riscossione.
- Quando il contribuente ha dichiarato un'imposta o un debito tributario e non lo ha versato, l'Amministrazione può procedere direttamente alla riscossione tramite iscrizione a ruolo se il debito è certo, liquido e desumibile dalla dichiarazione.
- La comunicazione preventiva assume rilievo soprattutto quando il controllo evidenzia errori, dati non coerenti o profili interpretativi che generano incertezza; non è invece necessariamente richiesta per il mero recupero di somme dichiarate e non pagate.
- Per contestare efficacemente una cartella fondata su un controllo automatizzato non è sufficiente lamentare la mancata notifica dell'avviso bonario: occorre dimostrare l'esistenza di effettive incertezze, errori nei dati dichiarati o violazioni delle regole di liquidazione.
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