Sentenza n. 8/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento - del Bando/Disciplinare di gara (CIG B686EEFF1C), pubblicato dal Ministero della Difesa -Aeronautica Militare 32° Stormo, in data 16.04.2025, con il quale veniva indetta la procedura di gara “per l’affidamento del servizio conduzione, gestione e manutenzione impianto di depurazione acque reflue imm. 132 p.g. ed impianti trattamenti reflui di lavaggio e acque di pioggia presso il sedime aeroportuale di Amendola (FG)”, nella parte in cui, facendo richiamo al “capitolato speciale” quanto ai “requisiti tecnici minimi” di partecipazione, prescrive il possesso anche del: i) del <<certificato di registrazione EMAS per i seguenti campi di attività “progettazione e costruzione di impianti di depurazione”, registrato presso il Comitato-Sezione EMAS Italia>>; ii) della “Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali relativo al trasporto dei codici CER n. 19.08.01 e n. 19.08.05”; iii) della “iscrizione alla white list per tutte le attività inerenti alle prestazioni oggetto del servizio elencate all’art. 1 comma 53 della legge 190/2012”, ponendo così requisiti tecnici aventi carattere immediatamente escludente nei confronti della odierna ricorrente; - del “capitolato speciale d’appalto” nella parte in cui, tra i “requisiti tecnici minimi” previsti nel par. A.1.1., prescrive anche il possesso: i) del <<certificato di registrazione EMAS per i seguenti campi di attività “progettazione e costruzione di impianti di depurazione”, registrato presso il Comitato-Sezione EMAS Italia>>; ii) della “Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali relativo al trasporto dei codici CER n. 19.08.01 e n. 19.08.05”; iii) della “iscrizione alla white list per tutte le attività inerenti alle prestazioni oggetto del servizio elencate all’art. 1 comma 53 della legge 190/2012”; - di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguenziale e/o comunque collegato, che con i provvedimenti e gli atti di cui ai punti precedenti si sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione, NONCHÉ PER LA DECLARATORIA dell'inefficacia del contratto di servizio, laddove nelle more stipulato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare i motivi relativi alla legittimità dei requisiti tecnici contestati né la domanda di inefficacia del contratto. La decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate.
Atto impugnato: bando/disciplinare e capitolato speciale di una gara per l'affidamento del servizio di conduzione, gestione e manutenzione di impianti di depurazione e trattamento dei reflui presso un sedime aeroportuale
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, con domanda di annullamento e richiesta di declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto, il bando/disciplinare e il capitolato speciale della procedura di gara, nella parte in cui prevedevano, quali requisiti tecnici minimi di partecipazione aventi carattere immediatamente escludente, il possesso: del certificato di registrazione EMAS per i campi di attività relativi alla progettazione e costruzione di impianti di depurazione; dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto dei codici CER n. 19.08.01 e n. 19.08.05; dell'iscrizione alla white list per tutte le attività inerenti alle prestazioni oggetto del servizio elencate dall'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012. Nelle more della trattazione del merito, la ricorrente ha dichiarato di avere perduto l'interesse alla decisione, poiché si era aggiudicata altre commesse pubbliche di contenuto analogo a quella controversa.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La ricorrente ... non ha più interesse rispetto alla gara in questione.
La sopravvenuta perdita dell'interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
art. 1, comma 53, legge n. 190/2012
Richiamato nel capitolato quale riferimento per l'obbligo di iscrizione alla white list; la questione non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, fondata su circostanze sopravvenute e non contestata nel relativo giudizio, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, senza esame delle censure di merito.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse preclude al giudice l'esame dei motivi di illegittimità dell'atto impugnato e delle domande consequenziali, salvo diverse esigenze processuali non emergenti dalla decisione.
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