Cassazione Penale, Ordinanza n. 06420/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione non ha inciso nel merito sulla condanna di merito già pronunciata nei gradi precedenti per appropriazione indebita.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo del 23/04/2024, deducendo un unico motivo con cui ha lamentato l'illogicità della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 646 c.p. La Corte rileva che la censura, nella sostanza, mira a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle risultanze probatorie, operazione non consentita in sede di legittimità; inoltre, il motivo è ritenuto generico perché riproduce contestazioni già disattese dai giudici di merito senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato elementi probatori ritenuti idonei a integrare l'appropriazione indebita contestata.
Norme richiamate
art. 646 c.p.
La norma è richiamata solo come parametro della doglianza difensiva; la Corte osserva che la censura sull'erronea applicazione della legge penale è inammissibile quando, sotto tale veste, richiede una rivalutazione del fatto e delle prove.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la doglianza sull'illogicità della motivazione o sull'erronea applicazione della legge penale in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; se si limita a riprodurre censure già disattese dai giudici di merito, senza indicare puntualmente le ragioni dell'errore denunciato, è generico e inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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