Ordinanza n. 253/2026 - Latina, Sezione 2
per l’annullamento - del provvedimento del Comune di Paliano n. 8090 del 28 aprile 2026, con cui è stata annullata in autotutela la PAS della ricorrente per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano da matrici agricole ubicato in località Paliano; - della nota comunale del 25 febbraio 2026, con cui il Comune di Paliano ha comunicato l’avvio del procedimento finalizzato a valutare l’eventuale esercizio del potere di annullamento in autotutela della predetta PAS; - di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e connesso; nonché per il risarcimento in forma specifica o, in via subordinata, per il risarcimento del danno per equivalente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di annullamento in autotutela della PAS per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano da matrici agricole, nonché atto di avvio del procedimento di autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il nuovo annullamento in autotutela della PAS, adottato dal Comune in riedizione del potere dopo che una precedente misura di autotutela era stata caducata con sentenza del medesimo Tribunale per carenza del contraddittorio procedimentale. Sono stati contestati, tra gli altri, i cinque profili posti dal Comune a fondamento del nuovo provvedimento, riguardanti anche la presunta falsità delle attestazioni della società e la presenza di vincoli sulle aree interessate. È stata inoltre dedotta l'illegittimità dell'esercizio tardivo del potere di annullamento d'ufficio, poiché il termine massimo previsto dall'art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241/1990 sarebbe già ampiamente decorso. La società ha chiesto anche il risarcimento in forma specifica o, in subordine, per equivalente, oltre alla sospensione cautelare dell'atto.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso gli effetti dell'annullamento comunale. Quanto al fumus boni juris, ha ritenuto plausibile che la precedente sentenza n. 683/2025 avesse già accertato la sussistenza di tutti i presupposti per considerare definitivamente assentita l'attività di costruzione dell'impianto. Ha inoltre rilevato che i cinque profili posti a fondamento del nuovo atto, alcuni formulati in modo generico e non puntuale, sembravano già essere stati esaminati ed esclusi dalla precedente pronuncia, senza lasciare residui margini di ulteriore apprezzamento al Comune. Il Collegio ha ravvisato, altresì, la plausibile tardività della riedizione del potere di autotutela, intervenuta dopo il decorso del termine massimo di cui all'art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241/1990, anche considerando che le asserite falsità dichiarative sarebbero state riconoscibili dal Comune fin dall'inizio. Il periculum in mora è stato riconosciuto nei gravi effetti dell'atto sulla possibilità della società di conservare l'accesso agli incentivi GSE previsti dal decreto ministeriale sul biometano, ritenuti cruciali per lo sviluppo del progetto. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica dell'11 novembre 2026. Le spese della fase cautelare, liquidate in 3.000 euro oltre accessori, sono state poste in solido a carico del Comune, di uno dei controinteressati e del comitato di residenti, in favore della società ricorrente.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è stata ritenuta applicabile per la concessione della misura cautelare, in presenza di fumus boni juris e periculum in mora.
art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990
Il termine massimo per l'esercizio dell'annullamento d'ufficio costituisce un limite rilevante alla riedizione del potere di autotutela; nel caso concreto il termine appariva ampiamente decorso.
DM Biometano
Il decreto ministeriale è richiamato quale fonte degli incentivi GSE la cui conservazione è stata ritenuta di cruciale importanza per il progetto e, quindi, rilevante ai fini del periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare, la riedizione del potere amministrativo dopo la caducazione di un precedente atto di autotutela non consente all'amministrazione di riesaminare liberamente questioni già esaminate e definite dalla pronuncia giurisdizionale, quando questa abbia accertato la sussistenza dei presupposti per l'assenso dell'attività e non residuino ambiti di ulteriore apprezzamento.
- L'annullamento d'ufficio non può essere esercitato una volta decorso il termine massimo previsto dall'art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241/1990; la tardività risulta particolarmente evidente quando le circostanze poste a fondamento dell'autotutela, comprese eventuali falsità dichiarative, erano riconoscibili dall'amministrazione fin dall'inizio.
- La genericità e la carenza di puntuale enucleazione dei motivi posti a fondamento di un nuovo provvedimento di autotutela costituiscono elementi idonei a incidere, in sede cautelare, sulla plausibilità della legittimità dell'atto.
- Il pregiudizio derivante dalla perdita o dalla compromissione dell'accesso a incentivi pubblici essenziali per lo sviluppo di un progetto energetico può integrare il periculum in mora necessario per sospendere il provvedimento amministrativo che incide sul titolo abilitativo.
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